Coniolato del Maire. 44 & ORDINAZIONI Sopra le ficurtà maritimc#' Ome, che in tempo paflato fian ftate fatte piìx ordina-' j tioni fopra le ficurtà maritime , & mercantevoli, qua- li fi fanno fopra rifico & pericolo di Navilij, robbe, cambi* & mercantie, le quali per la mutatione del tempo hanno di biiogtio di corrottione,. mutatione* & menda ; che quelle dette ordinationi fiano commutare nelli capitoli feguentì, & che le prefenti ordinationi folamente d’hoggi innanti, & fopra tut-re iicurtà di quà innanti a fare fiano oflervarej havendo per revocate , & annuiate qualunque ordinationi infino il giorno prcicme, fatte (oprale dette ficurtà* ? * t , . Che gli Ajjicuratt h abbiano a correre rtjìco della ottava, parte* Gap. i- 1N prima ordinotono, che tutti5 & quale fi voglia Navilij 5 Fufte di qualunquenationefiano, & tutti cambi dati a rifico di quelli, & tutte le robbe, & mercantie che fi caricheranno jopra gli detti Navilij, o Fufte, o fi navicheranno con quelle: in qual fi voglia parte del Mondo , di qualunque che fiano , pofla.no effere aflicurate, & allìcurati* delle otto parte mimo le lette del Vero c0ft0 ¿[ qUCHe, nel quale corto portano effere eomprefe tutte le fpefe, & collo di tale ficurtà. Et che quel- lo, il qualefifarà aflìcurare, & di chi faranno li detti Navilij , cambi, robbe, & mercantie habbino correre rifico della ottava parte didimamente, & fefuflefatto il contrario di rettamente, o indirettamente, che in tanto come faria più delle fette Parti fia nulla, & non a profitto delfr aflìcuratori j & li afli-curatori habbino guadagnato la valuta della ficurtà , nè per tanto come faria più delle fette parti, gli aflìcuratori pollano eilcre convenuti, nè non polla eflere fatto giudicio alcuno. Come