( XXV ) così Venetiano, come foreftiero, ò per ferittura, ò in fede come s’intende, che molti ufano al preferite , che non venga in quefta Città, o non fi parta da efsa, per andar dove fi voglia, ò da alcri luochi fudditi noftri che vada in Levante, ò in Ponente fuor di quefto noftro Golfo, fotto pena così al (ìcurator, come a chi fi farà aiTìcurare di perder la mità di quello importa il capitale , che vien afiìcurato , la qual mità debba eiscr divifa, tra l’accuiator, & l’Offìcio di Confoli di Mercadanti ( a chi fono raccommandate le aiTìcurationi delle Navi) facendone l’eisecutione. Nè alcun Magiftrato pofsa in alcun delli cafi fopradetti fuffragar, nè far fententia di alcu. na forta in quefto propofito, & facendoli fententia, li Auditori Vecchi habbino autorità di tagliarla, fenza altro Confe* elio, il qual taglio fatto, confeguifcano eiTi Auditori le' pene lopradette, & le alcun delli contrafacienti venirà ad accufar l’altro, refti libero della pena , Ili tenuto fecreto & guadagna la mità della pena dell’accufato , come di fopra, nè in quella materia poifi efser fatta gratia } nè remifiìon alcuna , & il San faro, mefsetto ò altri che (emisero a detto efserci-tio facefse fir fimil forte di aiTìcurationi , s’ intendi bandito ^ quefta Città per anni cinque; paghi in danari contanti al Magiftrato, che farà l’efsecutione ducati dufento & fia privato di efsercitar fimil faniaria in perpetuo; ma acculando egli 5 # ehi havefse fattoli aflicurar ò ailìcurato contra 1’ ordine della preterite patte, fii afsolto , guadagni le pene fopradette , &C ili tenuto fecreto . Et quefta forte di giudicio fii fatto dalli Confoli di Mercadanti iummariamente, & anco per via d’in« quiiitione, a quali come cofa di molta importantia ila rac» 1 commandata la prefente parte» Mm 2 In ma*