INDICE. l'obbligato come tutti gli altri ma-nifattori , e Calafatti a far buon lavoro, (labile, e forte > acciò la Nave non pericoli nella navigazione. Cap. st. Se per un prezzo accordato dovrà fabbricare una Nave, laràeglifolo te. nuto a pagare tutti gli altri lavoratori, ne eifi hanno alcun regref-fo contro del Padrone , e di lui beni. Cap. $z. la tal cafo però è obbligato il Padrone a far intendere a tutti imaeitri un tale accordo col maeftro d'Alcia, altrimenti in cafo che da quello non vengano pagati , potranno agire contro del Padrone, e lequeltrare anco il Vafcello. ivi. Prela cheavrà (òpra di fe la fabbrica d’una Nave, deve finirla nel tempo convenuto , altrimenti dovrà rifare idanni al Padrone, e perla liquidazione di quelli dovrà ftarci al giuramento del detto Padrone, ivi. Quello però procede (olamente quan* dov’intervenga la colpa del Mae* (Irò d’Afcia. ivi. Se il lavoro da lui promelTo al Padrone non farà per colpa lua terminato. Cap. 26)• Se la Nave, innanzi che fia varata , o abbia fatto alcun viaggio, fi venderà , il maeilrod* Alcia deve eiTere preterito nel prezzo di e/la. Cap.32. manifattori. Se faranno bene il fuo lavoro, dovranno continuare fino alla fine , eziandio contra la volontà del Padrone, nè alcun’altro maeitro vi fi potrà intromettere. Cap. 51. Devono continuare il lavoro fino a tanto che fia terminata la Nave.ivi. Devefi loro pagare il guadagno del lavoro, quando fenza il loro contento s'intrometteranno pellafabri. ca della Nave altri maeftri . ivi. Se per imperizia loro riulcirà la Nave mal fatta , dovranno rifare al Padrone tutte lelpele, e danni pa. gati da elio a'mercadanti per detta caufa. ivi. Devono fare buon lavoro» ftabile , e forte, acciò la Nave non pericoli nella navigazione, ivi. Se il lavoro promeifo al Padrone non farà per loro colpa terminato » Cap. 169. Devono elier preferiti nel prezzo della Nave, venduta innanzi che fia varata , o abbia fatto alcun viaggio. Cap. 32. MA NIFESTO. Vedi CARTOLARIO DELLA NAVE. MARINARI. Vedi ancora SALARIO. Ponno far fede del Getto, e aggertni-namcnto, in calò che lo Scrivano non l’abbia potuto (criver. Cap. 97. Se la maggior parte de’Mercanti fca-ricalle in qualche luogo , e il Padrone faceire loro qualche rilafcio lopra inoli, i Marinari per il detto rilafcio devono patire pio rata la. diminuzione (oprai falarj.Cap.102. Non ponno trar roba , nè metterla in terra, nè derivarla fenza licenza dello Scrivano. Cap. 56. Non ponno caricare , nè (caricare alcuna co(a fenza faputa dello Scrivano, o del Nocchiero . Cap. $9. Non fono obbligati attivare la roba, ma folamente riceverla al boccaporto. Cap. 72. E le il Padrone avrà promefloa i Mercanti di farla Itivare da loro, devono primaconvenirfi co 1 Marinari, quando però eifi vogliano. ivi. Devono caricare, e ('caricare ii roba inca-