Colia Spiegazione. »45 redizione del Consolato in francefe, Targa Ponderai. rtilrit, cap, 12. rum. 25. (? cap. 17. fub mm. 3. Del marinaro che fuggirà, Cap. 154. ■* SE accafca che il marinaro fi fugga dopo t accordo, & bavera giù, rato di fervìre , è obhgalo a pagare un altro marinaro fimi le a ancora che quello fi accordi con maggiore Jalano. SPIEGAZIONE. Vedi al Cap. feguente. Leggi fopra quefìo Capitolo il detrae. les us , & coutumes dela tner Ut. ]ugem. d'Ole/on JT. 8. num. 22. & 24. & tit, Jurifd. de la »»arine §.60, citato da lui per il cap. 157. fecondo /’edizione del Con. folcito in lingua frane. Et Rocc. de Nav'tb. & Naul. not. 43. Della emendatione del precedente. Cap. 155. SI corri è detto nel fopradetto capitolo quel marinaro che fuggirà 5 dapot fatto f accordo è cbhgato fe farà prefo fatisfar quello .3 che fa» a m fuo luogo flato prejo per il danno ? che bavera ricevuto il patrone , intenaifi q, andò che'l marmar 0 fi fuggirà nel me de fimo luogo dove j' accorai), ma non parla il fopradetto •> che quando un rna<-rinaro fi fugge a quel eh' egli è alligati,, pei ò gli antichi che furono per il mondo t han voliti 0 dichiarare 5 & aggiugnere , pirche non ne nafehi que/ìtene . In prima 5 qualunque marinaio che fuggirà 5 in qual* che paeje incognito / egli e trovato^ lo pofia pigliare5 e obligato a tutti i danni che per la Jua partita havtrà ricevuto la nave, & fia il patrone creduto per fua femplice parola , (7 Je quel marinaro tic n havejfe tl modo della fai t sfati ione ? fin datto in mano della Giujìitiay & svi tanto (ha 3 che intieramente habbia fatisfatto, SPIE?