Confolato del Marer# 44j Che alcuno non pojja effere accurato in altre parte più delle [ette parti, Cap. 8. ORdinorono 3 che fe alcun fi farà fatto aflìcurare in altra parte, non fi poiTa fare aflìcurare nella prefente Città fe con per tanto come li mancafle infino alla fumma delle fette parti correndo fempre il rifico dell’ottava parte, ne quello che fi farà fatto aflìcurare nella preiente Città, non fi pofla fare lÈcurare in altra parte, fe non per infino a compimento del« kfette parti, correndo fempre rifico dell’ottava parte, & fe iit'afatto il contrario, non poiTa valere allo aflicurato, ne noeti alli aflìcuratori, ne fecondo è detto pofTano eflere conve-nor/j ne giudicio alcuno pofla eflere fatto, guadagnando fenice li aflìcuratori la valuta di tale ficurtà, & quello che di più ii(ariano fatti aflìcurare, fia a profitto, & utile di detti aflìcuratori, cioè che li habbia eflere & ila pigliato in conto fella quantità per loro aflìcurata. Che tutte le ficurtà fi habb'tano a fare per iflrwmenù publici, OKdinorono, che tutte le ficurtà fe habbiano a fare con inftrumenti pubblici fatti per notari publici della prefente [Città & non con póliza, ne fcrittura privata, & ie faranno fitte con polize, o altre fcritte, fiano nulle ipfo fatto, &di neftuno effetto, ne a pagare quelle gli aflìcuratori poflano ef* --forzati, ne giudicio nifluno ne ila, ne pofla eflere fatto & r |tra. ,nu^ità di quelle li atlìcurari & aflìcuratori, & li fen-a 1 c“e ,n atti interveniranno , fiano incorfi & incorrino °gni uno di loro ipfo fado in pena, cioè lo aflicurato di tan-quantità come fi faria aflìcurare .* & lo aflicurator di tanta quantità come haria afficurata , & il fenfale in dieci ducati d’oro, & detta pena la terza parte fia dato all’ufficiale ^ c^ecl,tione, e l’!altra terza parte all afficuratore j -Ultra cavar huomini che fiano in mano d’infedeli. Che