Colla Spiegazione • 38» accordate. Imperò li delti mercanti fono tenuti dì dare nolo convenevole al detto Patron della nave, o navilio del detto legname feconda che noli fi diranno in quel loco , dove faranno , o fecondo che col detto Patrone accordare fi potranno j & fe per ventura gli detti mercanti y col detto Patrone della nive, o navilio accordare non fi potranno dei detto nolo debba ejjere mcffo in potere di buoni huommi : & quello che loro ne diranno, quello ne debba effer feguito : & altro nò. Salvo però che li detti mercanti pojfmo 0 potejfmo in vero metter le dette parole , 0 conditionì di fopra dette : che con il Patrone della nave furono accordate per feruta , 0 per tefiimonù , & fe in vero mettere non potranno : li detti mercanti fono tenuti di dare la mità fai legname per il nolo. Et per ciò fu fatto que/ìo capitolo. SPIEGAZIONE. SE tra il Padrone di Nave, che avrà caricato del legname, c i Mercanti non fi farà fatto accordo, o inabilito prezzo alcuno di nolo, il Padrone in luogo di effo può ritenerli la metà del legname . Ma quando i Mercanti provar potettero per polizza , o per te iti moti; , che le ne foife parlato in genere lenza itabilirfene il quanto , allora non fono elsi obbligati, che a pagargli un nolo conveniente ad arbitrio d’ uomini dabbene , qualora il Padrone , e i Mercanti non fi poteCscto ua di loro accordare, Di promefsa o Accordo. Cap. 28?. CE alcuna promeffa farà fiata fatta infra alcuni per quale fi vuole ragione, che con la detta promeffa fta Hata fatta a buona intensione debba effe, e offertati, (J tenuta infra quelli, li quali farà Zìa, la fatta in loco convenevole , & fe la detta promeffa farà fiata fatti m limo convenevole, & coti gtufla ragione , & con buona ìnten-itone debba effere ojjervata , & tenuta infra quelli, lì quali fatta ¡■in 3 fe per avventura alcuno dì quelli, infra li quali la detta promeffa farà