( XXX ) ad ofservarJe, Se farie ofservar da cadauno3 nel modo di fo* pra dechiarito. In mareria5 de Navi, Marcilliane 9 e Vaiselli da carico 3 Se de Marinari 3 che navigheranao iopra di effi. Adì 31. Ago/io. 1602. C-He a tutti quelli 9 che voranno fabricar Navi in quella > Città3 e Dogado 5 Terre? e luoghi del Dominio noflro 9 iìa per anni cinque profilimi venturi 3 delli denari a quello deputati concefso impreftido con le folite piezarie 3 e con tutti gli altri oblighi^ modi 3 conditioni? Se fedi 5 che fono dechia. rite dalle Leggi noflre in tal propofito difponenti. Quelli che faticheranno Navi in quella Città 9 e Dogado 3 liaver debbano l’infrafcritto impreftido, come di fopra Videli-cet. Per ogni Nave da botte quattrocento fin feicento5 ducati otto per botta 3 da botte feicento in sù ducati dieci per botta non potendo però haver impreftido per più che per mille botte. Et quelli che faticheranno Navi fuori del Dogado nelli luoghi noftri5 haver debbano9 ut infra videlicet. Per ogni Nave da botte quattrocento fin feicento , ducati fei per botta 3 da botte feicento in sù ducati otto per botta : non potendo me defimamente haver impreftido per più 9 che per mille botte • Li quali tutti impreitidi li fiano sborlati5 la metà di elfi quau* do larà fattala prima coperta9 Se l’altra metà al finir di tutte duale coperte? iufta leggi5 & ordeni in tal propofito. Dovendo eflì impreftidi efser reflituiti in termine di anni dieci a tanto all anno a portione, fotto quellepene, che fono dichiarine da else leggi , e non pofsa eiser tolto alcun piezo per maggior iumma de ducati tre mille. Quanto veramente alli Galiom, che fi faticheranno ne) Regno di Candia con obligo di navigarli alla latina 3 fi dovcrà far quanto prima particolar deliberatione 3 e frattanto quelli 1 che