Confòlato del Marei 449 ncora con remiflìon di proprio giudice , e con tutte quelle *iuiule5 e fhpulationi che faranno vifte efler utili•> e necefla-neile materie a conofcentia del notario ricevendo , o in ¡ter del quale fi fermaranno tali ficurtà. Che non prejumano mettere parole derogatorie no Ile prefenti ordinai toni. Cap. 15. A Rdinarono che in fìcurtà alcune non poifano efTere po-) ile? o mefTe per patto alcuno, parole alcune derogato-:e alle prefenti ordinationi ne che dicano vaglia o non vaia, 0 habbia o non habbiaj ne che io aificurato non corri ottava parte del rifìco , ne per neiTuno modo poíía efler re-untiato nelle prefenti ordinationi , come iìano fatte , & fe :ccino in favor, & utilità di tutta República, o tale renun-tiicione fe fulTe attentata fare, fia ipfo faóto nulla & non labbia alcuno effetto. Di pena di notario. Cap. 16. ORdinarono che tutti e qual fi voglia notarij , in poter delli quali tal fìcurtà iaranno fermate habbino in pri, ^ & innanzi di tutte cofe haver giuramento delli aflìcurato- & per quello li detti aflìcuratori interrogare che la forma iatendino far in tal fìcurtà è vero, e che non la faranno