34 6 Confolato del Mare SPIEGAZIONE. nttociò che per ifcritture, o teftimonj fi patteggerà tra’ Mercanti, e il Padrone, decf» oifervare . Se pero il Pa- dronc fìdandofi de'Mercanti pattuirà il nolo per una quantità di Fardelli3 o Balle di robe ienza averle vedute , e venden-dole poi li fembreranno di maggior pefo di quello , che gli avranno manifeftato i Mercanti , Je può far pefare o avanti di caricarle , o dove le (caricherà , e trovandole di maggior pelo, per quel ioprappiù può pretender quel nolo , che gli piace, con fir anche pagare a’Mercanti la Ipeia di pefarle } ma trovandole eifere quella quantità di camerate , che avran detto i Mercanti , deve egli fare la detta fpefa , o quando 1‘ aveifero fatta i Mercanti, reftituirla loro. Se però innanzi al contratto di noleggio aveife più volte vedute le fuddette Balle, e poi temeffe che vi folfe fiata aggiunta qualche cofa dopo del noleggio, può coftringere i Mercanti a giurare di non avervi aggiunte cola veruna , e può ancora farle pefare, e trovandole di maggior pefo« raddoppiarne per quel foprappiù il nolo. Ma le i detti Mercanti non avran manifeftati i mentovati Fardelli? o Balle per certa quantità di camerate , ma tali c quali fono, non può il Padrone pefarji , e temendo , che vi abbiano aggiunta qualche cofa, dee, come fopra, ftarfcueal loro giuramentoj Salvo fe provaffe il contrario, nel qual ca-fo, oltre il doppio nolo, che, come fopra, dovranno P re, faran puniti, come fpergiuri, % . Parh di quefto Capiti 'il Targa, fonder, mirti, cap, ns!' Di