i4o Conforto del Mare del Juo Salario, & li delia dare vettovaglia in fino che fin in loco fi. curo. Imperò fe farà accordato fetida tal patto , il Mannaro è tenu. to d'andare in quel luoco , dove il patrone della Nave o del Navi, ito è tenuto d'andare con gli Menanti. SPIEGAZIONE. SE il Marinaro fi folle accordato con patto di non dover andare in alcun luogo, per dove avel;e qualche timore, s’ei non vorrà andarvi, il Padrone dee dargli la metà del fa-Jario, c vettovaglia , perfinchè fia in luogo fìcuro. Ma non el-fendoci tal patto, il Marinaro è tenuto ad andare in quel luogo, dove avrà co’Mercanti accordato d’andare il Padrone. 11 marinaro dapoi clic s’è accordato col patrone a che è obligato. Cap. iji. Dipoi che ’l fi è accordato , è obligato a ogni fegno , come fe gli haveffe fatto carta per man di notaro , & da quel di che f accordò col Patrone è tenuto in ogni luoco che vorrà andare chieder hccntia a quella, e s egli anelerà fuor a della terra dove ftarà il terzo giorno , debba haver raunata la fua Robba , e la Nave è in jlrano paefe, & è obligato anche di giurare, ejfer fide le al patrone, & leale fi come è fcritto nel capitolo , che i mercanti al patrone df mandano. SPIEGAZIONE. DA che fi farà il Marinaro accordato dee onninamente obbedire al Padrone , come fe foife obbligato per man di Notajo, e dimandargli licenzia ogni qual volta voglia andare in qualche luogo . E fe anderà fuori di quella Terra ) dove farà colla Nave , il terzo giorno debba effere ritorna* to, fe la Nave fuddettafarà in Paefe ftraniero. E di più dee giurare d'efler ferdele al Padrone. • ve