i, t Confolato del Mare di tre anni. Però fé qualcheduno viaggiando per fuo traffico fo{fe detto Pellegrino , forfè per portare poche mercanzie , morendo in Nave, non fpetta al Padrone, o ai Nocchiero , o ad altri cofa veruna delie iue robe ; eccetto che le vettovaglie, quali di qualunque pedona (cioè di quelli, che vanno da^un luogo all’altro jche morrà in Nave, rertano al Padrone. Ma la roba di qualiìfia perfona, che morrà in Nave, fe non avrà fatto teftamento, o non avrà alcun Procuratore , Tutore, o Erede, o Parente in Nave, non vi efsendo altresì Confole veruno, dovrà reftare in confegna appreifo il Padrone , per doverla redimire alla fua Moglie , o Figliuoli 3 o a quelli, a’quali de jure apparterrà. Di nolo pagato fe Peregrino rimane, & di nolo di Robba. Cap. 115». SE alcuni dì que/li haveffe dato nolo al Patronn della. Nave , & volejje r?ftare , non è tenuto di refiituire il nolo : & fe alcun peregrino , 0 Mercante , 0 altra perfona noleggerà al Patrane della Nave, & quando faranno in terra, 0 in altro loco , Vorranno vender la Robba, & quella Robba non balìa di pagar il nolo , ogniuno è tenuto pagare il nolo vaglia, 0 non vagita quella robba , la quale doverci pagare nolo , & fe il mercante bavejje altra robba che fujfe migliore , quella migliore non fa danno alla più trìfla : & per così fi paga il nolo a patroni di Nave 0 di Nav'tlì. Et per que/ìo fu fatto il prefente capitolo , che li mercanti non potè fino /' uno /’ altro ingannare , nè impre/ìare fopra di quello , che non valeva fe non nella principale robba. SPIEGAZIONE. Qualunque Mercanta che havrà caricate delle inarcanzie3 fe