i58 Coniolato del Mare terra , iono però femprc obbligati a dargli aiutò per ormeggiarlo; E non facendolo, devono pagare i danni , che non avendo voluto ajutarej avran c2.11 iati# 4 Vedi fu quejìo Capitolo il Targ. Fonder, mmt. cap. 17. fuè n. J, Marinaro mandato per il Patrone fe fuife pigliato. Cap. 17 9. SÉ alcun Marinaro > che il Patrone della Nave lo Mandi in alcun loco, lui ci debba andare, & fe farà pigliato, 0 ne haveffe alcun danno, il Patrone li è tenuto : & fe fuffe pigliato , il Patrone lo debba rifeaitare. Imperò falvo non lo mandi lontano più di mezzo miglio della nave , & che fujfe in loco manco pericolojo , & farà pigliato da corjal't per forza. Il marinaro deve haver il Jalario , come fe havejje fatto fuo viaggio , ancora è tenuto fare il marinaro tutto in commandamento et ogni huomo che il patrone della nave , 0 del mvilto habbia mejfo in [no locor> fin che dura quel viaggio. SPIEGAZIONE. DEe andare il Marinaro , ove il Padrone lo manderà ; egli ne avelie alcun danno , il Padrone è obbligato .1 rifarciruelo, e fe folle pigliato , anche a rifcattarlo > eccetto fe l’avelie mandato non più di mezzo miglio lontano dalli Nave , e in luogo meno pericololo -, che fe il Marinaro vie» prefo da’Corfari per forza , allora il Padrone dee dargli il iuo falario, come fe avelfe fcrvito tutto il viaggio. Di più il Marinaro deve obbedire chiunque il Padrone avrà meffo in fuo luogo, duraute il viaggio. Sopra quefìo Capitolo parla il Cleirae. les us , & coutumes la ',ìfcr *}(• IMg. d‘ Oleron §. 6. num. 2. ultim. edit. Rothomag. citi" to da ‘:ilVer il Cap. 181. fecondo i edizione del Confolato in fran' ceje. Et Targ. Ponder. morii, cap. 17. fé mm. 2. Di