4« Confo Iato del Mare Del poter 3 e del Carico del Scrivano Cap. y 6. IL ferivano ha tal potere, che il patron della, nave non delie nien> te caricar alla nave 3 fé non in prefentia del ferivano, nè nejfu-no marinaro non debbe trarre robba , nè gittare in terra, nè defìiba' re Jen^a licentia del ferivano , Ù fe niente fi perderà in nave ( cioè a Japere ) balla, 0 fardello 0 altre mercantie, 0 alcuna altra robba , che lo ferivano habbia fcritta, 0 fuffe /iato a! caricare , lo ferivano la debba pagare , (7 fe lo ferivano non ha di che pagare , lo debba pagare la nave, fe doveffe efferne venduta , nfervaco gli falari alli mannari, & il ferivano può comperare , & vendere tutte le cofe 3 cioè, ferramenta, vettovaglie, & tanto acconcio di nave fenza licentia del Patrone della nave . Imperoehè di ejfarcire debba farlo a fa• pere al patron della nave ,