l08 Confolato del Mare fuo't denari , è tenuto di dare a quello che la comandila gli bavera fatto andando al viaggio tanto quanto lui guadagnerò, con li ¡noi denari per foldo & per lira , & fe lui perdeffe con gli faoi denari , tutta la perdita debba ejfer fua , fe già quello che la contundila, li haverà fatta non li havea detto che non li fmaltiffe , Je non m cy fe certe, & fe quello detto non lo havea , & lui fmaltirà la. coman dita con gli fuoi denar i infame , lo guadagno ? & la, perdita fi debba partire per foldo , & per lira. SPIEGAZIONE. QUando 1’ Accomandatario impieghi in qualche genere di merci i iuoi denari} e quelli dell’Accomandita , e arrivato al luogo deftinato venda le Tue merci 5 e non quelle dell’Accomandita, fe vi (arà guadagno, dovrà dividerlo coll’ Accomandante per la porzione di quelle merci, che avrà in Accomandita, ¡alvo però ie l’Accomandante non gli avefse dato ordine di elìtare 1’ Accomandita in certi generi di mer. canzie, perche in quel calo, tanto la perdita, quanto il guadagno , che avrà ricavato i’Accomandatario dall’eiìto delle lue proprie mercanzie, farà (blamente per Tuo conto. Ma in caio che non avelse tale ordine , vendendo egli le merci in* lìemc dell’ Accomandita , e le proprie , divideraliì allora la perdita, e il guadagno. Difcorre di quefìo Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 35. n. 16- Comandita in denari. Cap. 214. CE/