198 Coniolaco del Mare Di efareia pigliata o preitata. Gap. ìo6. P Airone di nave o navilio che fi farà predare , o pigliar e farcii di marina per ormeggiare la fui nave o il fuo navtlio , fe lui la. porterà in viaggio, o in viaggi fenza licenda , & volontà ut quel, lo di chi j,irà, Je quello di chi la efarcia farà , ne f o/ienerà alcun danno, o che haveffe ad appigionare altra efarcia per bifogno della fu nave a fuo navtlio •> perctoche fe ne haveranno portata la Jua 5 queilo r.he portata l bavera debba pagar tutto il danno -, & tutta la Jpefa (J ingiuria , thè quello ne haveffe , & debba pagare il falario di quella efarcia a quello 5 di chi farà ,{? ftx a fuo piacere pigliare quel falario o pigione che vorrà , & quello li debba dare fenza con-trafio , & fe voleffe rihavere la efarcia o il pretio che quella valeva, fia a fuo piacere , & fi a creduto per fuo giuramento •> che quello il quale quella efarcia haveffe portata? non ci può controllare , nè bitumo per lui} & ancora più 'fta a volontà di quello di chi la efarcia farai che lo può mettere in potere della giuflitia, (T dimandar per furto . Et fu fatto perciò queflo capitolo , che molti patroni di nave fi porte riano ejarde de altri fe quefìe conditioni, che di foprafono dette, non ci fujfmo meffe0 & per giuflitia delle parti. SPIEGAZIONE. MA fe il detto Padrone di Nave fi farà impreitare, o prenderà efarcia per ormeggiar la fua Nave 3 e la porterà in viaggio lenza licenza del Padrone di quella 5 dovrà rifargli tutti i danni, e fpefe che perciò aveife quelli patito 5 e di più quel falario pagargli , ch'egli vorrà > reftando in arbitrio del medefuno Padron dell’efarcia o di ripigliatela 9 o di farli Pa> gare il prezzo di ella, che valea al tempo dell'impreftito 5 dovendoli ilare al fuo giuramento, e inoltre può accufare il Pa‘ dron della Nave criminalmente di furto. Di