z?8 Coniolato del Marc no della Giuftizia quella roba, fe farà ftata nel fondo del mare un’anno, e un giorno a tal fegno, che non fu più ri-conoicibile dal Padrone di cui era , a giudizio di quel Tribunale, reih in premio all’inventore : e volendo il Padrone di quella provar che fìa fu a , dovrà convenirci , e tranfìger coll’inventore, non potendo in quel cafo forzarlo quel Tribunale a reftituirgliela . Ma fe farà raffigurabile , debba li Giuftizia di quel luogo efporla in pubblico per un termine congruo , paliato il quale la farà pubblicare ne'luoghi con. fueti, e comparendo chi giuflifichi eflec fu a quella roba, dovrà dargbela, con che paghi le fpele, e faccia un donativo a giudizio di perfone dabbene all’inventore, e non comparendo veruno, dovrà allora la luddetta Giuftizia, dopo aver tenuta la roba, le eia coniervabile , o il prezzo di eila per un'anno e un giorno , dividerla , e darne all'inventore la metà, o trattandofi di roba rigettata dal mare fui lido, dargliene una porzione ragionevole , a giudizio d uomini dabbene; Del retto poi potrà ritenerfene Ja Gmftizia una parre, e diftribuir l’altra a’poveri . £ /e Ja roba trovata (oiìc in golfo, o in mare di libera , cioè in alto mare , debba partirli, come fi è diiporto in altro Capitolo. Su quefto Capito/o leggi il De Vicq. ad Wettjen de Avariti veri, non h ale ri 5 & T arg. ponderai, marit. cap. 4 6. num. il, & cap. 47. num. 1. Di accordo fatto in golfo o in mare delibera; Cap. 250. CE alcun accordo , 0 promißone , 0 obligatione fuffe fatto di ^ uno ad altro in golfo , 0 in mare del'ibeia, 0 in altro loco di mare . Salvo che la Nave 0 Navtlto non fuße in loco che havt'jfi protjfo in terra, per qual fi vuole conto che fuffe fatto lo accordìi 0 promiffione non della haver valore , perche alcuna volta v-v’*3. nelle Navi 0 Navil't Mercanti , & huomint di conditane , & 4U di altri , alti quali fa male il mare , 0 hanno alcun difetto ,n i* t»e.