304 Coniolato del Marc fot effe gu.afì are, debba e [fere venduta, & la moneta, che Ìhuomo tir bavera, debba effer mejja in loco , che ogni hora che venijfmo quel- li che haver la debbono , {a poffmo haver loro , 0 huomo per loro Jenza contraflo alcuno , pe>'ò fa certo che quelli che haver U debbi-no , 0 huomo per loro , foff ero loro venuti, che la dimandino . Et per quefia ragione di Jopra detta fu fatto quello capitolo. SPIEGAZIONE. MA fé, oltre all’ inferma rii , moriffe il Mercante, innanzi che ila terminato il tempo accordato per caricare la Nave, o ila quella già caricata in tutto o in parre, o no, non è tenuta l’eredità nè a continuare il noleggio , nè a fpefa, o danno veruno s Ma fé , paliato il detto tempo , morrà fenz’avere infra quello caricato, o avvifato il Padrone di non poter continuare il noleggio , o con aver caricato , ma terminato già il tempo, dovrà l’eredità pagar tutta la Ipefa , che quel Padrone per colpa del Defunto ani fatta. Quando però muoia , avendo già fatto vela la Nave, deve tornare addietro, e rendere a’Propinqui del Defunto!: robe , c non eilendo.cifi in quel luogo, o i loro fattori 5 dee /caricare la roba, e metterla in luogo ficuro, e poi av-vifarii con lettere o meffaggi , ed arrivati che fìano confc1 gnarJa loro j con che paghino , oltre la fpefa dello fcarica-re, tutto il danno e la fpefa pure, che per occaiìone di qw' ritorno avrà avuto a patire, a giudizio di due periti, quando non fi pofiano tra loro accordare , e a proporzione del nolo, che farà pagato al Padrone , egli poi pagherà i falarj de’Marinari. Ma fe innanzi di fcaricare , gli faranno intendere i *u“‘ detti propinqui, o congiunti, che vogliono che proiegiiifr* j‘ viaggio accordato col Defunto, dee proieguirloj Con cliei’*1 paghino i danni, e le ipefe, che per cagione di quel r,^rl}°- avrà come fopra fofferti, e fi obblighino tutti, o alci»1 ùe per