( XXXIII ) Che le portade di eflì Marinari fìano pofte fopra il Scherni® della Nave, fi come fi faceva per il pafsado, & eflendo quellc pofte fopra coperta in cafo di getto, quelle lifìano pagate per li porcionevoli j efsendo che il caricarti Mercantie fopra coper ta è prohibito dalle leggi noftre . Nel tempo, che effi marinari ftaranno io contumacia, per la Sanità al Lazareto , li fia data la panatica , come fe fof-fero in Nave al viaggio, da efser pofta quefta fpefa a Varia > fopra la Nave, 5c mercantia juxta l’ordinario. Che fia ofservato l’antico coftume ad eifi Marinari , 6c Ciurme che pofsano haver la bevanda, & bifcotro per il ne-nefsario lervitio del viver loro dalli patroni delie Navi io* pradette. Che li falarij alli Marinari, & Ciurme fovradattej non pof-iano loro efler fequeftrati da alcuno per qualfivoglia publico 9 ò particolare . Che le cafe pertinenti per ordine de teftamenti à Marinari non portano per alcun modo efler concede ad altre perfone , che ad eifi marinari. Et non eflendo oftervati li fopradetti ordini pollano comparer gli intereffati innanzi alli Savij alla mercantia, li quali debbano, fecondo che parerà alla maggior parte di loro farli oftervar, & efTequire. Adi 19. Settemb. 1622. Public ala fopra le Scale di S, Marco 5 & dt Rta/to.