ANNO - MDCCXVH. 137 dovi oltre l’istanza con il godimento che asseriscono altre volte loro concesso dalla publica benignità. Nel maneggiarli con la possibile efficaccia, vorrei credere di averli persuasi a diminuirla, sui a dodici. Così pure nel secondo con cui supplicano la facoltà di eleggersi due Sardari, con con la paga mensuale in ogni tempo di L. 20, non diffido che siano per appagarsi anche di un solo. Chiedendo essi nel 3°, che nel caso occorresse di muoverli per il pubblico servizio abbiano a pagarsi nell’attualita del medesimo commercio. Tanti Oltramarini, credo che avrebbero molto a consolarsi et a venerare con ossequio la Confidenza che loro dasse l’Eccellentissimo Senato di trattarli in tal caso egualmente agli altri suoi vecchi sudditi. Supplica il quarto degli articoli, che alli quattro loro Conti o sian Capi in tempo di pace sia mensualmente corrisposto dalla Camera dì Cattaro la paga di L. 10 per cadauno e questa pure contìnui nel caso che fatalmente avessero a ricadere sotto il tartaro giogo. Come dando ad essi confidenza della publica continuata tutela, mi son sottrato ad ogni esame di questo ultimo punto, di cui giudicar deve la sola venerata sapienza dell’ Ecc. Senato, così affaticatomi all’ oggetto di diminuire 1’ aggravio, se mi riuscì impossibile di ottenerlo in quanto al numero delle persone spero tuttavia che siano per achettarsi alla diminuitone per metà dello stipendio. Conclude T ossequioso memoriale implorando sovvegno alle toro miserie, con sali, biade, qualche porzion di panni, e di mùnitioni per diffesa, ritoccando alla publica carità 1’ esempio delle beneficenze loro accordate in altri tempi, e che confidano siano per rinnovarsi ora che più li stringe la presente necessità, et il pericolo, a cui sono per esporsi. Queste sono le conditioni, alle quali queste genti essibiscono la toro sudditanza. Dopo di averle strettamente esposte non mi resta di aggiungere se non l’ammontar della spesa mensuale, che importerebbero nel loro criterio, e quelle a cui si ridurrebbero con le abbozzate regolazioni. Le ricerche dunque delli Montenegrini costerebbero L. 807 e 3, quelle de Cuzzi L. 144 e 14, ma le prime restringerebbero l’aggravio a L. 326 e 22, e le seconde a L. 78 e 19 in tutto et mensuale stipendio di L. 405 e 17, quando Le accomodassero alle divisate misure le quali studiai di restringer quanto mi fu possibile a fronte delle loro insistenze, fornite d’una eloquenza conveniente. piuttostoche alla rozzezza delle toro balze alla Causa toro, ed alle Circostanze de tempi ne’ quali le trattano. La publica generosità e la prudenza dell’ Eccellentissimo Senato saprà bilanciarle col dovuto peso ne le riuscirà forse grave assicurarsi con qualche dispendio 1’ ossequio, e la fede di quelle genti robuste, e montane, le quali, se non ottenessero di farli sudditi dando molta dilatatione e diffesa stimabile al publico esposto confine, forse nella necessità di esser nemiche sarebbero costrette ad inquietarlo. (ibid.). Francesco Erizzo. 1717. marzo 13. — II Senato al Provveditore Straordinario di-Cattaro. Haverete uniti in copia li Capitoli presentati ultimamente alla Signoria Vostra dagli Ambasciatori delle Popolazioni di Montenegrini e Cuzzi, e quanto pur sopra d’essi s’è stabilito dal Senato, coll’ oggetto di renderli nella toro riconfermata divotione sempre più inclinati, a promuovere nelle presenti gravi congiunture, il miglior publico servitio. Rileverete pure quello s’ è sopra la supplicata essentione de Datij co’ Montenegrini, stabilito e però sarà parte Vostra di invigilare che non s’abusino in conto alcuno dell’indulto. E quanto sia per essercitio del toro Rito nelle chiese fossero per errigere, et in cotesta di S. Luca, annuimo che possiate renderli nelle toro istanze consolati, facendo pur valere la generosità de pubblici concorsi, in accordar non meno agl’uni, che agl’altri considerabili vantaggi, per interessarli sempre più nella diffesa del Confine e Paese, da qualunque molestia de Nemici. (Ibid.).