ANNO - MDCCXVII. 133 Tutti questi voteranno di sangue,le vene per la difesa del regio impero, e nei tanti sudditi, che acquista V. S.tà nel presente lor Vassallaggio, può contar con franchezza tante Vittime e tanti olocausti alle pubbliche glorie. E perchè prima cura e del Prencipe e del Padre, è il provvedere alla sussistenza di chi volontario s’ assoggetta alle lor leggi col cuore prostrato, chinano a piè del soglio, i Co. Co. del Montenero gl’ inserti Capitoli, e ne implorano dall’ oracolo della Publica Autorità la benigna conferma. Primo che i Popoli del Montenero habbiano tutta la libertà nell’ uso del loro Rito Serviano, e possano fabbricar chiese ov’elle mancassero, per gli esercitii della loro religione, senza disturbo e senza il menomo aggravio a riserva però di quelle Chiese che fabbricassero nella Città ove vi fosse Vescovo Latino, nel qual caso lo doveranno riconoscere e dal medesimo dipendere. 2.° Che abbiano 1* esenzione di tutti li Dacci e dell’ entrata e dell’ uscita così nella Dominante come in ogni altro luogo dello Stato non meno per i prodotti loro naturali che per gli effetti mercantili a tenore appunto di quanto è stato concesso dalla Publica benignità a’ Zuppani. 3.° Che i Popoli del Montenero «che sono composti di tre Comuni habbiano il Jus o sia la facoltà perpetua d’ eleggersi Capo un Governatore tutti e tre li dirigga e tre Sardaci separati, uno per ciaschedun Comune e con la paga di D. 20 al mese, così per il Governatore come per li 3 Sardaci medesimi, per dover esser contribuito dalla Camera Fiscale di Cattaro in ogni tempo. 4.° Che essendo già accordati dall’ Ecc. Sig. Procuratore Generale di Dalmatia alli 10 Conti del Montenero già venuti alla publica devotione la paga a due Ducati 10 al mese ed agli altri otto di D. Cinque confermata anche posteriormente dall’ Ecc.mo Senato, resta pure agli altri vinti Conti del Montenegro che al presente s’ assoggettano accordata la paga medesima che al Conte di Cer-nizza, al Co. di Fiume Zenta, al Co. di Osdrinichi, et al Co. di Bilizze che sono in tutto quattro, D. 10 al mese per cadauno et agli altri sedeci Co. siano Vechiardi D. cinque parimenti per cadauno in ogni tempo. 5.° Che siano alli stessi assegnate piazze 40 a ragione di lire vinti al mese senza contribuzione alcuna di pane quali piazze dovranno dividersi fra tutti e tre i Comuni componenti il Montenero. 6.° Che oltre le due campagnie de Panduri già accordate possano riunirne altre quattro con la paga, et a conditione delle prime. ' 7.° Che delia Chiesa di S. Luca esistente in Cattaro del Rito Serviano habbiano ad esser tre Procuratori, uno Cattarino. 1* altro Zuppano et il terzo del Montenero. 8. Ch’ essi Popoli habbino la libertà d’elleggere i loro Offiziali per l’uso delli Armi, senza che alcuno forastiero possa framischiarsi fra di loro con la sola sopraintendenza dei Pubblici Rappresentanti di Cattaro, e del sopraintendente che vi fosse pro tempore. 9.° Che ad oggetto di poter meglio servire il suo Prencipe siano proveduti di trecento schioppi, di dodici bandiere piccole da Campagna et uno stendardo grande con le monitioni occorrenti per il publico servitio. 10.° Che nelle presenti angustie della fame in cui versano siano provveduti parimenti di qualche bastimento di biade. 11.° Che habbiano il Jus o sia la facoltà di giudicare le differenze che insorgessero tra di loro o sian Criminali o sian Civili in qualunque summa, salvo sempre il ricorso a chi si sentisse aggravato al solo Procuratore Straordinario di Cattaro a tenore appunto di quanto e stato accordato ai Zuppani. 12.° Che al Co. Vuco Stanisich uno degli attuali Ambasciatori del Montenero siano per pubblica benignità contribuiti Cecchini 150, esborsati a Turchi in riscatto del Co. Marco di lui fratello, fermato da Turchi medesimi per riguardi del publico venerato servitio, battuto da questi cecchini 30 che ha già rilevati a buon conto dalla mano riverita di S. E. Generale. (Ibid.).