TURCHIA rato una sintesi dei progetti turco e inglese e delle richieste e delle riserve delle altre parti interessate, praticamente realizza le maggiori aspirazioni turche. Dopo d’aver confermato, nell’articolo 1°, che i contraenti riconoscono il principio del libero transito e della libera navigazione attraverso gli Stretti, negli articoli 2 a 7 si precisa che le navi mercantili possono in tempo di pace passare liberamente, senza bisogno di formalità alcuna, e così in tempo di guerra, ove la Turchia resti neutrale; se viceversa la Turchia è belligerante, le navi mercantili hanno l’obbligo di non favorire in nessun modo i suoi nemici. Quanto alle navi da guerra, in tempo di pace le piccole unità e le navi ausiliarie possono, senza distinzione di bandiera, attraversare gli Stretti, però solo di giorno e a condizione che il passaggio sia stato annunziato due settimane prima per via diplomatica. Navi da guerra diverse dai tipi indicati possono attraversare gli Stretti solo se appartengono ad uno Stato rivierasco del Mar Nero; in nessun caso è consentito, di volta in volta, il transito di navi per uno spostamento complessivo superiore alle 15.000 tonn.; si fa eccezione per i rivieraschi del Mar Nero, ove si tratti di navi di linea che passino isolatamente, al massimo accompagnate da due torpediniere. Il transito dei sommergibili è vietato: gli Stati rivieraschi del Mar Nero hanno però il diritto di far raggiungere le basi a sommergibili costruiti o comperati fuori de- 281