1 PAESI DANUBIANI E BALCANICI nell’intesa che ciascuna delle Alte Parti sosterrà gl’interessi e i vantaggi dell’altra con lo zelo che usa per sostenere i propri. Art. 2° - Vi sarà un’alleanza difensiva inalterabile tra l’Italia da una parte e l’Albania dall’altra per venti anni la quale potrà essere denunciata nel corso del diciottesimo o del diciannovesimo anno della sua durata. Ove ciò non sia avvenuto, l’alleanza s’intenderà tacitamente rinnovata per un periodo uguale. Le due Alte Parti contraenti impiegheranno tutta la loro attenzione e tutti i loro mezzi per garantire la sicurezza dei loro Stati e per la difesa e salvaguardia reciproca contro ogni attacco esterno. Art. 30 - In conseguenza degl’impegni assunti con gli articoli precedenti le due Alte Parti contraenti agiranno d’accordo per il mantenimento della pace e della tranquillità, e nel caso che una delle Alte Parti sia minacciata da una guerra non provocata da essa, l’altra parte impiegherà tutti i suoi mezzi più efficaci non solo per prevenire le ostilità ma anche per assicurare una giusta soddisfazione alla parte minacciata. Art. 40 - Qualora ogni mezzo di conciliazione sia invano esaurito, ciascuna delle Alte Parti s’impegna a seguire la sorte dell’altra, mettendo a disposizione dell’alleata tutte le risorse militari, finanziarie e di ogni altra natura atte a portare un 62