1 PAESI DANUBIANI E BALCANICI Nel 1921 Carlo compiva due tentativi di restaurazione: il primo, del 26 di marzo, finì col ritorno in Isvizzera, e il secondo, del 21 di ottobre, finì con la deportazione a Madera, dove l’ex Sovrano morì al primo di aprile del ’22. Il risultato principale di questi tentativi fu la seguente legge, votata dall’Assemblea Nazionale ai 5 di novembre: « Art. 1. I diritti sovrani di Carlo IV cessano a partire da oggi. Art. 2°. La Prammatica sanzione contenuta nelle leggi I e II del 1723, che regolava i diritti di successione della Casa d’Austria (Domus Austriaca) cessa d’aver forza di legge, ed il diritto della libera elezione del Re ritorna alla Nazione. Art. 30. La Nazione conserva la forma tradizionale del reame, ma decide di rimettere a più tardi l’elezione del Re ed incarica il Ministero di sottoporle al riguardo una proposta in tempo utile. Art. 40. Questa legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione ». La legge segna però l’inizio e non la fine dei dibattiti fra i partigiani della tesi della libera elezione e i legittimisti, per i quali l’unico Sovrano che abbia il diritto di lasciarsi incoronare con la Corona di Santo Stefano è il legittimo erede del defunto Re Carlo IV, l’arciduca Ottone d’Absbur-go: il provvedimento del 5 novembre 1921 a loro avviso è nullo e la dinastia degli Absburgo non è da considerare spodestata. È intanto lecito affermare che mentre il periodo bolscevico aveva per- 310