1 PAESI DANUBIANI E BALCANICI gli Stretti, ove la Turchia ne abbia ricevuto notizia tempestiva, e lo stesso diritto è concesso loro quando vogliano far eseguire delle riparazioni. I sommergibili debbono però navigare uno per volta, di giorno e non immersi. L’articolo 18 dichiara che in tempo di pace gli Stati non rivieraschi possono tenere nel Mar Nero navi fino a 30.000 tonn.; se però il tonnellaggio della più forte flotta del Mar Nero venisse a superare di almeno 10.000 tonn. quello della flotta più potente al momento della firma dell’accordo, il limite potrebbe essere aumentato sino ad un massimo di 45.000 tonn. Alle navi da guerra di Potenze straniere è proibito trattenersi nel Mar Nero per più di tre settimane. In caso di guerra, rimanendo la Turchia neutrale, le norme per le navi da guerra (art. 19) non mutano, eccezion fatta per quelle di belligeranti, a meno che non si tratti dell’adempimento d’impegni assunti dalla Turchia o da altri firmatari nei confronti della Società delle Nazioni, oppure di obbligo d’assistenza per uno Stato aggredito col quale la Turchia abbia concluso un patto di natura impegnativa. L’articolo 20 dice che partecipando la Turchia ad un conflitto, il Governo di Ankara è arbitro assoluto del passaggio di navi da guerra attraverso i Dardanelli; così (art. 21) nel caso che la Turchia ritenga grave il pericolo d’un conflitto, purché ne informi i firmatari ed il segretario generale della Società delle 282