AUSTRIA chiara va la Costituzione del ’18) si trova un Presidente, il quale viene eletto per sette anni, ed è rieleggibile, dai borgomastri di tutta l’Austria, che a tale scopo si riuniscono a Vienna e scelgono fra una terna di nomi proposti dall’Assemblea federale, composta di tutti i membri degli organi consultivi. Questi sono: il Consiglio di Stato, attualmente di 50 membri; il Consiglio federale culturale, di 40 membri; il Consiglio federale economico, di 81 membri, e il Consiglio delle provin-cie, di 18 membri. Ai 4 organi consultivi è affidato il compito di esaminare i progetti di legge elaborati dal Governo federale, che terminato l’esame sottopone i progetti stessi, eventualmente corretti, alla Dieta federale, il cui voto decide. La Dieta federale, o Bundestag, si compone di 20 membri del Consiglio di Stato, 10 del Consiglio culturale, 20 del Consiglio economico e 9 del Consiglio delle provincie. Mentre il potere legislativo viene esercitato nel modo descritto, il potere esecutivo ha per organi supremi il Presidente della Confederazione (dal dicembre del 1928 il professor Wilhelm Miklas), il Governo federale, i ministri ed il presidente della Corte dei conti. Il Presidente della Confederazione, in caso di bisogno, ha il diritto di prendere provvedimenti in contrasto con le leggi, compreso lo Statuto, salvo ratifica da parte della Dieta federale; egli ha altresì il diritto di sciogliere gli organi legislativi, o di prolungarne 79