1 PAESI DANUBIANI E BALCANICI le funzioni per una durata non superiore alla metà del periodo normale, che sarebbe di anni sei, e di indire un plebiscito popolare quando il Governo lo richieda per una proposta di legge respinta dalla Dieta federale, o trattandosi di una particolare questione legislativa che si voglia, in linea di principio, far decidere dal popolo. L’esercizio del potere legislativo e dell’esecutivo viene diviso fra la Confederazione e le pro-vincie: lo Stato federale austriaco è infatti composto della capitale Vienna, equiparata ad una provincia, e quindi della Bassa Austria (il cui Governo ha sede anch’esso a Vienna), dell’Alta Austria (capoluogo Linz), del Salisburghese (capoluogo Salisburgo), della Stiria (capoluogo Graz), della Ca-rinzia (capoluogo Klagenfurt), del Tirolo (capoluogo Innsbruck), del Vorarlberg (capoluogo Bre-genz) e del Burgenland (capoluogo Eisenstadt). Le provincie hanno dei Governi locali e in ogni provincia le questioni di competenza dell’ammini-strazione federale sono affidate a capitani provinciali : a Vienna al primo borgomastro. Alla lor volta le provincie si suddividono in distretti e comuni. I principali gruppi dell’organizzazione corporativa, che provvedono all’elezione dei membri del Consiglio federale economico, sono: i) agricoltura e foreste; 2) industria e miniere; 3) mestieri; 4) commercio e traffici; 5) finanze, credito e 80