184 COMMEMORIALI, LIBRO XXXII. di Milano coll’ufficio dei corrieri veneti: Art. Il corriere ordinario veneto dovrà nel suo viaggio settimanale andare in posta a Milano, usando delle stazioni stabilite dall’ufficio di Milano in Vaprio e Colombarollo; a tal uopo l’ufficio suddetto dovrà far tenere lungo la strada fra Bergamo e Milano i cavalli necessari al detto corriere, che dovranno essere dei migliori ed atti alla corsa. Per ogni due cavalli e per ogni sedia in più, il corriere sarà obbligato di pagare lire sette milanesi, e, se gli abbisognasse un cavallo in più, pagherà lire tre. Besta pure fissato in lire sette il prezzo di due cavalli pel corriere di Lione, per levare i dispacci di Francia, portati dalla staffetta di Ginevra. Ad eguale trattamento saranno soggetti i corrieri straordinari di Venezia e di Milano ; senza contare la mancia ai postiglioni, che resta fissata in lire una per stazione. I passi dei fiumi, che dovranno essere sempre pronti, si faranno senza alcuna spesa, ed i corrieri saranno esenti da ogni pedaggio e pontatico : il peso delle loro valigie dovrà essere limitato alla portata di due cavalli. — Art. 2. I corrieri veneti saranno tenuti a distribuire lungo la strada, ai mastri di posta, tutte le lettere e trasmessi ricevuti nello stato veneto e giunti a Milano, il che dovranno effettuare di giorno, consegneranno all’ ufficio maggiore tutto il resto della corrispondenza. Il detto ufficio, come pure i mastri, lungo la strada, saranno tenuti a far ricevere le lettere, plichi, trasmessi e gruppi, per darne ragione nei modi che si diranno in appresso. — Art. 3. Tutte le lettere non esenti, provenienti dallo stato veneto, giunte a Milano, verranno pesate all’ ufficio e pagate in ragione di soldi sette l’oncia, moneta e peso di Milano, colla detrazione di lire dieci settimanali. Quelle che fossero di passaggio oltre lo stato di Milano, compresa Genova, non pagheranno alcuna tassa e l’ufficio si incaricherà del-l’inoltro a destinazione. — Art. 4. In considerazione della spesa cui deve sottostare la corriera veneta, si accorda all’ufficio e mastri di posta di Milano, di dare gratuitamente ai corrieri veneti tutte le lettere dello stato di Milano dirette nello stato veneto. Le lettere provenienti da Torino e dirette nel veneto, che passano per l’ufficio di Milano, dovranno essere pagate dal corriere di Venezia in ragione di quattro soldi milanesi all’ oncia. Per quelle procedenti da Ginevra e per quelle di Spagna e Francia per la via di Genova, si pagheranno dal corriere veneto soldi sette milanesi all’ oncia, oltre la tassa di detti offici esteri. Così pure pagherà sette soldi all’ oncia per le lettere forestiere provenienti da Genova o Svizzera. Le lettere dirette a Gorizia, Trieste e litto— rale austriaco, saranno pagate dall’ufficio di Milano al corriere veneto a ragione di sette soldi all’ oncia e gli verranno affidate in pacco separato, che dovrà consegnare all’ ufficio austriaco in Venezia. Quelle di governo per Vienna, saranno date al detto ufficio austriaco senza alcuna spesa. — Art. 5. Le lettere pubbliche e gli ex officio diretti all’ambasciatore cesareo a Venezia od ai ministri d’ ambasciata, saranno consegnati senza pagamento alcuno. Saranno pure esenti da ogni tassa le lettere destinate alle religioni dei mendicanti, cioè dei cappuccini e dei riformati. — Art. 6. I pacchetti, gruppi o trasmessi verranno dettagliatamente trascritti sopra polizza e consegnati all’ ufficio di Milano verso pagamento fatto, da questo al corriere, di soldi dieci, salvo rivalsa verso i de-