DOGE : ALVISE IV MOCENIGO. 213 Data in Milano. — Sottoscritta da Carlo co. di Firmian e da Simeon Cavalli, residente delegato per la serenissima republica di Venezia. L’ Originale trovasi allegato al dispaccio n. 59 da Milano, del residente Simeon Cavalli, in data 7 ottobre 1775, Alza 218. Ratifica veneta, in Senato Corti, filza 363, sotto la data 1775, settembre 9. 1775, Novembre 18. — V. n. 2. 1776, Ottobre 24. — V. n. 8. 1777, Luglio 23. — V. n. 8. 1777, Luglio 25. — V. n. 8. 1777, Agosto 10-31. — V. n. 8. 8. (8) — 1777, Dicembre 20. — c. 15 t.° — Decreto del senato con cui si ordina che le tre carte concernenti i confini della Morlacca, cioè il trattato di Novegradi, 24 ottobre 1776, coi tre articoli di supplemento aggiunti quest’anno; il piano convenuto col co. di Aspremont per demarcare la linea ; e l’istrumento di reambulazione (collocazione di termini) esteso nella cancelleria di Gospich, siano trascritte nei Commemoriali e custodite nella cancelleria segreta. Dato a Venezia. — Sottoscritto da Gio. Pietro Legrenzi, segretario. (Senato CortiJ 1776, Ottobre 24. — Trattato di Novegradi in 20 articoli. — Giacomo Gradenigo, provveditor generale in Dalmazia ed Albania, quale rappresentante della republica di Venezia, ed il co. Francesco di Aspremont, ciambellano e colonnello della maestà cesarea, cavaliere dell’ ordine di S. Stefano di Toscana, comandante del reggimento della Licca, rappresentante di sua maestà cesarea, espressamente delegati, si sono accordati nella presente convenzione che riguarda il godimento dei pascoli in vicinanza dei confini, fra gli stati austriaco e veneto, nel reggimento della Licca, senza che la convenzione stessa abbia alcun vigore circa lo stabilimento della linea territoriale fra i due stati. Viene stabilita la linea interinale che serve di direzione ai sudditi di ambo gli stati, la quale incomincierà dalla Zermagna, nel sito detto Grondila, fino a Drevenachi Bunari. Si nominano, la situazione Ruiste, i monti Komm e Jagodnisk, le località Po-pov Greb u Dnu Razdola, Jvankovacz Bunar, il lago Sobotichka Loqua, i monti Gostussa, Vitrini Miini, il luogo di Duboky Dol, il lago di Koparaczi Bunari, i monti Osso ve, Vuchiak, Toplo Berdo, Oblikuk, il luogo Vracza, la valle Du-bokydol, il monte Golloverh, i luoghi di Iadrino Bilo, Xulene, Iassle e Iabuko-vacz, i monti Visse Veliko Halan, Mali Halan, Halan detto Piana, Krug, Zovich, Ossiczenicza, Vlasko Grado, il lago Pechicza Voda, il monte Ploze, i luoghi di Babin Dolacz, Veliko lessero, la valle Dozzi, i monti Veliko Berdo, Visse Ruino, Viglini Kuk, le valli Iavornik e Glavinovacz, i monti Ploche Velike, il luogo di Wrata, la valle Iadrina Poliana, 1’ acqua Terstenicza Loqua e la chiesa di S. Maria Maddalena di Terstenicza. I sudditi imperiali saranno ammessi nel tempo invernale al pascolo nel territorio dello stato veneto, pagando il consueto erbatico allo stato veneto, e viceversa i sudditi veneti potranno pascolare nel-