54 COMMEMORIGLI, LIBRO XXIX. francese dei passaporti (v. alleg. A). — Trovandosi nelle visite di navi francesi contrabbando di guerra destinato ai nemici degli Stati, questo solo sarà confiscato e deferito alle competenti autorità. — Le merci d’una delle due parti caricate su navi nemiche dell’altra, quando non siano contrabbando, non potranno essere confiscate, quando siano state imbarcate prima della dichiarazione di guerra, o anche dopo, secondo le distanze del luogo di carico, per le quali si assegnano termini come nel precedente, e ciò si estende anche alle persone. — E tali concessioni e libertà di traffico s’intendono acquisite anche ai sudditi degli Stati rispetto alla Francia. — La quale terrà responsabili i comandanti dei propri legni che molestassero o danneggiassero i detti sudditi. — Perciò quindinnanzi i capitani ed armatori dovranno prestare ai competenti magistrati cauzione di 15.000 lire lornesi ciascuno, per rispondere solidalmente dei danni che dessero o delle contravvenzioni al presente, da punirsi colla destituzione. — Si prescrivono le norme pel trattamento delle merci di contrabbando esistenti in navi che fossero catturate da francesi. — Il re darà gli ordini opportuni perchè le prede fatte dai suoi contro sudditi degli Stati siano giudicate con tutta equità. I giudizi che dessero luogo a rimostranze per parte degli ambasciatori degli Stati saranno riveduti nel consiglio del re per riconoscere se la procedura fu conforme al presente. — I giudizi di prima e seconda istanza circa le prede avranno esecuzione non ostante 1’ appello di chi le avrà fatte. Questi due articoli varranno anche per gli Stati relativamente alla Francia. — Entrambi i contraenti potranno far costruire e acquistare navigli e munizioni nei vicendevoli territori; ma non dovranno permetter ciò a’ nemici assalitori dell’altro. — Quanto potrà essere ricuperato dei navigli d’uno dei contraenti naufragati nei domini dell’ altro, sarà restituito ai proprietari verso pagamento delle sole spese di diritto; i contravventori ei rei d’inumanità saranno puniti. — Le parti non accoglieranno nei rispettivi domini pirati o banditi di sorta, ma, prendendoli, li puniranno e faranno restituire ai proprietari le prede fatte da quelli. — I sudditi delle due parti potranno servirsi di avvocati, notai ecc. di loro fiducia nei giudizi ordinari, e cosi pure tenere i loro registri e corrispondenze commerciali nei luoghi di loro dimora nella lingua che a loro piacerà. — Le parti non ammetteranno consoli; gli inviati dell’una dovranno risiedere ove è stabilita la corte dell’altra. — Esse non permetteranno che alcuna nave al servizio dell’altro potentato faccia prede nelle loro acque a danno dei sudditi dell’una o dell’altra; avvenendo il caso, ne procureranno la restituzione. — Le eventuali infrazioni al presente nonne diminuiranno l’efficacia, ma saranno al più presto riparate. — In caso di rottura d’ amicizia fra le due parti, si concederanno nove mesi di tempo ai sudditi di esse per porre al sicuro sè e le lor cose come crederanno meglio, senza impedimenti. — Le parti procureranno di ovviare a tutto ciò che potesse impedire l’esecuzione del presente. — Il quale durerà in vigore 25 anni dalla sua sottoscrizione, e sarà ratificato entro tre settimane. — Esso sarà registrato alla Corte del parlamento di Parigi e degli altri di Francia, dalla Camera dei conti di Parigi, pubblicato, e così registrato e pubblicato come d’uso dagli Stati. Dato a Ryswik.