DOGE : ALVISE IV MOCENIGO. 205 rare anni sei e sarà prorogata di sei in sei anni, ove sei mesi prima della scadenza la convenzione non venga disdpttata da una delle parti. S’intenderà sciolto 1’ obbligo della medesima nel caso di rivoluzione delle cose d’Italia, o di publica calamità. Articolo declaratorio intorno all’esecuzione dell’art. 10 della convenzione 2 ottobre 1769, segnata in Venezia coll’ ufficio austriaco. Le visite cui deve assoggettarsi il corriere austriaco, devono farsi nell’ ufficio delle poste venete in Verona, senza che detto corriere sia obbligato di andare in dogana, nè assoggettarsi ad altre visite. Data a Milano. — Sottoscritti G. F. B. de Rossi di S. Secondo ; Cesare Vignola, residente veneto ; Salvadori. L’ Originale trovasi sotto il n. 997 dei Patti sciolti, serie I, b. 49. 1771, Ottobre 8. — V. n. 53. 55. (56) — 1772, aprile 11. — c. 154. — Proclama (stampa) del serenissimo principe di Venezia, col quale fa sapere, che avendo l’imperatrice Maria Teresa, con dispaccio 18 luglio 1771, levate tutte le leggi ostative ed esclusive degli esteri dalle successioni testate o non testate dei beni mobili ed immobili esistenti nello stato di Milano a favore dei sudditi veneti, eguale trattamento viene fatto ai sudditi milanesi residenti nello stato veneto. 1772, Ottobre 7. — V. n. 56. 56. (55) — 1772, Ottobre 24. — c. 149 t° — Maria Teresa imperatrice ecc., ratifica le convenzioni stipulate circa le norme con le quali procederà la carrozza di corrispondenza tra i regi uffici di Vienna e di Mantova e viceversa. Data a Vienna. — Sottoscritta dall’imperatrice, da W. Kaunitz-Rittberg e da Henricus Gabr a Collenbach. 1772, Ottobre 7. — Capitoli firmati da una parte dal co. Antonio Venceslao di Kaunitz, ministro cesareo per gli affari d’ Italia, e dall’ altra dal N. U. Bartolomeo II Gradenigo, ambasciatore di Venezia presso la imperiale e regia corte, ambedue quali ministri plenipotenziari a ciò espressamente autorizzati. — Art. 1. Orario e tariffa per la carrozza postale, la quale spedita settimanalmente da Vienna, procederà per la via di Rovereto e s’introdurrà nello stato veneto tenendo la via della Chiusa fino a Verona. — Art. 2. Norme pel pagamento del publico dazio. — Art. 3. Esazione delle tasse postali. — Art. 4. Proibizione alla carrozza spedita da Mantova di caricare e scaricare effetti o trasmessi giunta che sia nello stato veneto, ma dovrà continuare il suo viaggio fino a Verona. — Art. 5. Il direttore dell’ ufficio postale veneto in Verona, raccoglierà e spedirà effetti, trasmessi e persone, per ricarico della carrozza per tutte le città e luoghi di corrispondenza degli uffici imperiali e austriaci ; norme per il pagamento dei dazi e delle tasse. — Art. 6. Regolazione di conti, di tre in