60 COMMEMORIALl, LIBRO XXIX. copia iiell’ Archivio di Stato di Venezia). In esso il re di Francia accordava tempo all’imperatore fino a al 1 Novembre di accettare le condizioni di pace proposte da esso re ; in caso di non accettazione e non conclusione di altre condizioni, il n. 105 avrebbe pieno effetto per parte delle potenze in esso contraenti. Firmati come al n. 111. V. Du Mont. Corps universel cit. T. VII, p. II, p. 414. 113. (100). — 1697. Ottobre 22. — c. 214-221. — Opuscolo cartaceo a stampa di 16 pag. in 4.°, in francese, col titolo : Traitè — de — suspension d’armes — eii Italie — Conclu à Vigevano le septiéme Octobre 1696 — (Stemma reale) — A Paris ecc., come nel n. 104. 1696, Ottobre 22. — Luigi XIV re di Francia e di Navarra fa sapere di avere ratificato e promette di osservare 1’ allegato. Dato a Fontainebleau. — Sottoscritto dal re e da Colbert. allegato. 1696, Ottobre 7. — Istruinento in cui si dichiara che, accogliendo l’imperatore e il re di Spagua le istanze del duca di Savoia, assentirono che i loro plenipotenziari conte di Mansfeld e marchese di Leganez stipulassero quanto segue col marchese di San Tomaso rappresentante il detto duca: Vi sarà sospensione d’armi fra i contraenti, fino alla pace generale: l’assedio di Valenza sarà levato entro dopodomani. Eccetto le truppe spagnuole nello stato di Milano, tutte le altre torneranno al più presto ai rispettivi paesi, mentre la Francia ritirerà le sue in modo che il possesso di Pinerolo e dei castelli di Momigliano e di Susa non metta in pericolo la pace; il duca poi si obbliga a prender le armi contro quello dei contraenti che infrangesse il presente. Essendo il viaggio delle sue truppe per causare gravi spese all’ imperatore, che 11011 può dar loro quartieri d’inverno in Germania, i principi d’Italia, cioè il gran duca di Firenze, i duchi di Mantova, Modena, Parma ed altri inferiori, e Genova, pagheranno, conforme alla ripartizione già fatta, 300.000 pistole, un terzo subito e il resto in seguito, senza che il re di Francia s’ingerisca per ottenere esenzione o diminuizione ; il duca di Savoia e il Leganez restano mallevadori del pagamento. Le parti si daranno vicendevolmente due ostaggi che resteranno affidati al duca fino al completo adempimento del presente, al quale si darà esecuzione al più presto. Fatto a Vigevano. — Sottoscritto dal Mansfeld, dal Leganez e dal San Tomaso. 1696, Ottobre 29. — Ratificazione del precedente trattato, fatta dall’impera-ratore Leopoldo I. (in italiano e qui tradotta in francese). Data a Vienna. — Sottoscritta dall’ imperatore, da Sebastiano Vinibaldo conte de Zegl e per mandato da Ludzo Dolberg. 1696, Ottobre 31. — Ratificazione (tradotta dal latino) simile alla precedete di articolo separato del trattato qui sopra, nel quale si dichiara doversi la sospensione d’armi estendere a tutta Italia. 1693, Novembre 8. — Don Carlo re di Castiglia, Leon, Aragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Maiorca,