78 COMMEMORI ALI, LIBRO XXX. mediatore di pace, conferma rinnovata colle proposte mandate dal Paget a Vienna. Gli si raccomanda di incaricare il suo ambasciatore, di tutelare, assieme a quello degli Stati di Olanda, gl’interessi di Venezia. (L’ originale, come il precedente n. 7). 9. (9) — 1098, Aprile 29. — c. 21 (17)). — Il senato agli Stati generali delle Provincie unite dei Paesi Bassi (in italiano). Dalla partecipazione fatta dall’ imperatore delle proposte del gran visir per la pace si è sentito con piacere essere la mediazione appoggiata ai rappresentanti l’Inghilterra e gli Stati. Si confida che questi vorranno far tutelare gl’ interessi di Venezia. (L’ Originale, come il n. 7). 10. (10) — 1698, Aprile 29. — c. 23 (19). — Il senato al segretario residente in Polonia (Girolamo Alberti). Avendo il gran visir iniziato pratiche coll’ ambasciatore d’Inghilterra per trattative di pace coll’ imperatore e i suoi alleati, il secondo mandò il proprio segretario al re, che lo rispedì a Vienna con un progetto di congresso fra gl’ interessati. Lo si informa di ciò perchè, parlando col re, riferisca le buone intenzioni della república di render facili e vantaggiose per tutti gli alleati le trattative. (Il documento è in italiano). (L’Originale, come il n. 7). 11. (12) — s. d. (1698, Giugno, prima del 10). — c. 27 (23). — Formula di declaratoria, con cui l’imperatore Leopoldo I fa sapere che, se la Porta ottomanna dichiarerà di ammettere, come usò sempre in addietro cogli imperatori precedenti, il principio dell' uti possidetis e pel detto sovrano e pei suoi alleati, re e governo di Polonia, república di Venezia e zar di Moscovia, mediante corrispondente scritto, egli e questi, accettata la detta base che promettono d’osservare, sono pronti ad intervenire ad un congresso per trattare delle altre condizioni di pace coll’ interposizione dei mediatori. È riservato ai detti re di Polonia e zar di prendervi parte (dopo conforme dichiarazioue di accettare il mentovato principio) e di concludere, come anche Venezia, ognuno secondo le proprie circostanze, la pace. A norma dell’ ambasciatore si nota : È in sua facoltà di aggiungere, omettere o suggerire quello crederà opportuno ; di fare la dichiarazione sia in nome del solo imperatore, sia aggiungendovi quello di Venezia; esser più conveniente che la dichiarazione sia fatta in nome dei ministri che in quello dei sovrani. (Allegato n. 1 al dispaccio 10 Giugno. — v. n. 13). 12. (13) — s. d. (1698, Giugno, prima del 10). — c. 29 (25). -- Dichiarazione simile alla precedente ma compilata in modo che autori ne appariscano i ministri dell’imperatore e di Venezia. Data a Vienna. — (Allegato n. 2 al dispaccio 10 Giugno. — v. n. 13). 13. (11) — 1698, Giugno 10. — c. 25 (21). — Brano di lettera dell’ ambasciatore