DOGE : ALVISE IV MOCENIGO. 197 dute, continueranno a pagare il dazio dell’ uno per cento come nel trattato 1756. — Art. 2. Le manifatture di lana e stame fabbricate negli stati elettorali, eccetto i panni, e che si trasporteranno a Venezia e nelle altre città della terraferma, per essere vendute, pagheranno l’uno per cento, invece del tre, portato dal trattato 1756. — Art. 3. Le manifatture sassoni che passeranno per transito a Venezia, pagheranno un terzo per cento. — Art. 4. Le provenienze di dette merci dal Baltico che dovessero passare soltanto per Venezia, potranno, pagando il terzo come sopra, essere trasbordate da bastimento a bastimento e non trovandosi congiuntura d’imbarco, dovranno essere trattenute nella dogana che verrà destinata dal senato o dai Cinque savi alla mercanzia. — Art. 5. La casa della compagnia dei mercanti sassoni ed il suo direttore a Venezia, saranno esenti da ogni tassa ed altra imposizione, durante il presente trattato. — Art. 6. La compagnia e mercanti sassoni che dovessero spedire merci del Levante in Amburgo, possono farlo a tenore di quanto fu concesso loro pel decreto di senato 1749. — Art. 7. Per le questioni che insorgessero,, sia nella dominante che nelle altre città di terra ferma, la compagnia ed i mercanti sassoni dovranno ricorrere ai Cinque savi alla mercanzia, come prima istanza, ed ai consigli di XL, o collegi, in grado di appello. — Art. 8. Non sarà permesso ai mercanti sassoni di vendere negli stati veneti le loro merci al minuto, ma soltanto a pezze ed a balle. — Art. 9. Le manifatture di seta della città di Venezia, cioè velluti lisci ed operati, damaschi di parangone, ed alla lucchese, drappi alla cavaliera, ossia droghetti, cordoloni, rasi, terzanelle, ammuerri (moerri), tabinetti, podsuè, manti, nobiltà, fazzoletti, ecc., eccettuate quelle lavorate in oro e argento, che da Venezia saranno trasportate nella Sassonia per essere vendute, saranno sottoposte soltanto al dazio del due per cento, mentre le merci di detta qualità provenienti da altre nazioni e spedite negli stati elettorali, pagheranno il dazio generale dell’otto per cento. Si fa eccezione per le merci che arriveranno alla città di Lipsia nell’epoca delle sue tre fiere franche. — Art. 10. Saranno pure ammesse al dazio del solo due per cento tutte le merci di seta fabbricate nella terra ferma veneta, e dovranno percorrere la via di terra nel loro trasporto in Sassonia. — Art. 11. Durante il presente trattato, le mussoline fabbricate negli stati elettorali e trasportate in quelli della república per causa di vendita, saranno esenti da ogni dazio. — Art. 12. Saranno pure esenti da ogni dazio il pelo di cammello ed il filo di capra, che da Venezia verranno spediti in Sassonia. Quelli provenienti da altri stati, pagheranno il sei per cento. — Art. 13. Le merci degli stati della república e del Levante che fossero dirette ad altri stati, passando per quelli elettorali, non pagheranno che un terzo per cento, purché siano munite dei recapiti giustificativi. — Art. 14. Sarà sollecitata la costituzione in Venezia della compagnia dei mercanti sassoni. — Art. 15. Sarà permessa la costituzione di una casa veneta di commercio in Dresda; il direttore di questa sarà esente da ogni tansa e taglione, salve le leggi fondamentali dell’ elettorato circa gli stabilimenti dei cattolici in quelle provincie. — Art. 16. Le merci dell’lino e dell’altro stato, dovranno esser marcate pezza per pezza, con segno1 particolare, ed accompagnate da fedi dei rispettivi magistrati, e ciò per ovviare