32 COMMEMORI ALI, LIBRO XXIX. dovere, li molestasse. Incontrandosi in mare navi da guerra delle due parti, si saluteranno e tratteranno amichevolmente, e non faranno danni ai vicendevoli legni mercantili. Se i veneziani prenderanno corsari turchi, questi siano consegnati alla Porta che li castigherà. I veneziani rispetteranno le squadre turche dirette contro i nemici del sultano, nè aiuteranno questi ultimi. Una delle parti non darà asilo a navi nemiche dell’ altra, ma, potendo, le catturerà. I debitori di mercanti veneziani che fuggissero in Turchia saranno dalle autorità rintracciati e costretti al pagamento. Cosi i sudditi turchi debitori dei veneziani. Nessun veneziano sarà reso responsabile per debiti o altro trascorso di altra persona fuggita di Turchia e non riparata negli stati della república ; e cosi sarà osservato da questa. È data facoltà alla stessa di mandare il bailo residente alla Porta, da mutarsi ogni tre anni. Gli schiavi fuggiti da Venezia in Turchia saranno restituiti ai loro padroni ; se si facessero musulmani, si daranno ai loro padroni 1000 aspri ; altrettanto si farà pei fuggiti dalla Turchia agli stati veneti. Se corsari barbareschi od altri rapissero sudditi veneti e li vendessero come schiavi, saranno ricuperati e consegnati ai rappresentanti veneti, e i corsari puniti. E cosi sarà fatto dei veneziani in altro modo ridotti in schiavitù, qualora non si siano fatti musulmani. I sudditi d’una delle parti sfuggiti a naufragio sulle coste degli stati dell’ altra, saranno liberi e ricupereranno le loro proprietà salvate. I navigli di ciascuna deüe parti non viaggianti sotto un ufficiale generale, daranno malleveria di non molestare sudditi dell’altra, sotto comminatoria di pene. Si pattuisce la mutua estradizione dei colpevoli di reati. Le liti fra veneziani saranno giudicate dal bailo. Le liti (dei turchi?) col bailo, saranno giudicate dal divano imperiale, e in assenza del sultano, dal suo luogotenente in Costantinopoli. Le liti dei turchi con mercanti veneziani non potranno essere giudicate senza l’assistenza del dragomanno veneto. Il bailo non sarà responsabile per veneziani debitori di turchi, i quali dovranno portare le loro querele contro quelli in giudizio, e il bailo ne darà notizia alla Signoria. I mercanti veneziani non saranno molestati in Morea, nè in Lepanto, o altri luoghi della Turchia per debiti d’altri ; e volendo andare a Brussa e altrove debbano esser muniti di passaporto del bailo. Le ciurme dei legni veneti non potranno esser costrette a servire a turchi. I veneziani che non si stabilissero in Turchia non saranno soggetti a tributo (carazo). Nelle liti di veneziani in Turchia con sudditi turchi non musulmani, i testimoni dovranno essere persone del paese. Le robe dei veneziani morti in Turchia dovranno consegnarsi ai rispettivi legittimi eredi, o al bailo. I sudditi turchi, compresi quelli d’Africa e Barberia, potranno navigar per mare e trafficare in Venezia senza esser molestati dai veneziani, purché siano pacifici. Le navi veneziane non potranno essere perquisite che una volta a Costantinopoli e un’altra alle Bocche dei Castelli. Venezia pagherà 1500 zecchini d’oro l’anno, quale tributo per Zante. Le galee di commercio veneziane facenti i viaggi periodici per Alessandria d’Egitto, la Siria, Tripoli e Bairut, continueranno il loro traffico indisturbate come in passato, abrogandosi ogni nuova imposta su esse. In nessun luogo dell’impero potranno esigersi sui veneziani dazi maggiori dei fissati dalle tariffe concesse dal sultano Solimano. I navigli