DOGE.- PIETRO GRIMANI. 137 del perito fu nel 1606 tolto a Griglio, è assegnato in compenso a Enego con obbligo di pagare alla città di'Vicenza lire 380 l’anno per la perdita del diritto di pascolo nei boschi di Grigno. E questo comune resterà esente dalla servitù di pascolo ne’ suoi boschi goduta da Vicenza in forza della sentenza roveretana. I signori d’Ivano compenseranno Grigno della perdita dei boschi e pascoli nell'Agusino. Nelle affittanze dei boschi e pascoli fatte dai detti signori nel monte Frizzone, saranno preferiti, a pari condizioni, gli uomini di Enego, verso idonee cauzioni. Questi ultimi ed ogni altro confinante dovrà, d’ ora in poi, astenersi da ogni atto contrario al presente nei pascoli e boschi del monte Frizzone. E nell’ asportare i prodotti dei fondi dovranno avvertirne i rappresentanti dei detti signori onde questi non siano defraudati; si determina poi la linea confinaria del detto monte fra Enego ed Ivano, per istabilire il territorio soggetto a decima a favore dei mentovati signori. I beni privati nei due territori rimarranno ai rispettivi proprietari. Si assolvono le parti vicendevolmente pei danni datisi in addietro, e si annullano tutti i bandi e processi. Dopo la ratificazione del presente, i plenipotenziari riservano la qualità e la posizione dei segnali di confine. Fatto in Rovereto. — Sottoscritto come 1' alleg. A, al n. 13. L’ Originale esiste sotto il n. 967 nei Patti sciolti, serie I, b. 43. 24. (23) — 1752, Febbraio 25. — c. 68 t.° — Maria Teresa imperatrice ecc., ratifica 1’ allegato e ne promette 1’ osservanza. Dato e sottoscritto come il n. 23. Allegato: 1751, Ottobre 23. — Il conte d’Harrsch (Harrac) consigliere di stato, tenente maresciallo e colonnello d’ un reggimento di fanteria, commissario imperiale, e Giovanni Donato rappresentante la republica di Venezia, determinano la linea di confine fra i due domini imperiale e veneto, e precisamente fra i capitanati di Canale, Solmino sic (Tolmino), Plez e della Cariima, austriaci, e la Schiavonia, possedimenti dell’ abazia di Moggio, e la Carnia, veneti. Si designa la linea dalla sorgente del Judri sotto il monte Udigin fino al torrente Utscha (si nominano Trengia, Lovich o Liuck, Mattajur, e Mersin, discendendo per il rivo Meunick, la fontana della Pojanna o Rovich, il monte Mia, il rio Coroseclas o torrente Biela, che divide Lonck da Bergona e il monte d’Oro o Baba). Nella valle dell’ Utscha, segnando il confine il costone del Gragulnich o Granulich, resti ai privati di Osseacco o Resia quanto hanno acquistato. Tar-vis stia alla convenzione del 1723 con Raccolana, Chiusa ed annessi. Si verifichi il sito del prato di Reinuz o del Broilo ed il cretto Rudin-verch o Rudniurch o Cretto Rosso fra i comuni di Wolfsbach o Vaibruna e di Dogna. Dal monte Plania al cretto di Bielga o monte Mitschilla all’ alpe Berda, Pozet, Poriz, il rio di Nich sino alla Fella. Sia confine il rio di Pontebba fino al luogo detto Riosecco, e di qui si deciderà circa il monte Layp sino alla cima del Ludin, salvi i diritti dei privati. Per le questioni che insorgessero per confini fra i sudditi delle parti si osserverà il deliberato dei commissari del 30 aprile e 1 maggio, si vietano le violenze e si dispone per COMMEMORIALI, TOMO Vili. 18