90 COMMEMORXALI, LIBRO XXX. col Tibisco fino al Bosut verso Morarwich nella regione del Sirinio, lasciando il paese aperto e senza fortificazioni. E cosi fra il Bosut e la confluenza del fiume Unna nella Sava; il letto di questa e le isole resteranno comuni ai due stati ; la regione di qua dell’ Unna, nella Bosnia e fino alla Sava, compresivi Novi, Dubiza, Sessenhaussen, Dubocac e Brod sarà lasciata libera dalle milizie dell’imperatore ; si determineranno i confini sopra Novi verso la Sava e Kostaj-nica ed altre isole colla sponda dell’ Unna posseduta dall’ imperatore, e i luoghi al di là dell’ Unna, lontani dalla Sava, rimangano in potere di chi li possiede, i confini saranno determinati da commissari. Tutti i confini fissati dai commissari saranno in avvenire rispettati. Entro i propri confini ognuna delle parti potrà, meno nei luoghi qui sopra indicati, erigere fortificazioni e villaggi ove crederà opportuno. Saranno proibite in avvenire le incursioni ed ogni atto ostile fra i sudditi delle parti ; i trasgressori saranno puniti dalle autorità del luogo ove fossero presi e restituite le cose rubate; le autorità che non adempissero a tale obbligo saranno destituite. Niuna delle parti darà asilo a ribelli o delinquenti dell’altra, mali arresteranno e puniranno; saranno puniti i magistrati che ciò trascurassero, e coloro che favorissero tali rei. Si pattuiscono le norme per la elezione dei commissari, per la determinazione dei confini, e per le loro funzioni, e così pure per lo scambio e liberazione dei prigionieri. Si rimettono in vigore le antiche concessioni dei sultani per 1' esercizio della religione cristiana in Turchia. Si richiamano in vigore le antiche capitolazioni relative al commercio, se ne stabiliranno di nuove, e si osserveranno dalle partigli antichi trattati. Per rendere poi più solida l’amicizia, le parti s’invie-ranno vicendevolmente solenni ambascierie nel prossimo giugno. Si fissano le prerogative dei rappresentanti dell’ imperatore in Turchia e quelle dei loro dipendenti. I commissari pei confini si aduneranno in luogo da designarsi da essi il giorno dell’equinozio del 1099, ed eseguiranno entro due mesi il loro mandato. Le ratificazioni del presente saranno scambiate entro un mese. Il presente durerà in vigore per 25 anni, e potrà essere prolungato d’accordo fra le parti; dovrà da esse essere osservato e l’osservanza commessa in tutti i loro domini; 1' osserverà pure il kan dei tartari di Crimea. Inserto come il n. 46. — (Dispacci Germania [copia], filza 180, c. 433 a 449). V. Du Mont. Corps universel cit. T. VII, p. II, p. 448 sgg. 48. (48) — 1699, Gennaio 26 — c. 104 (101). — Copia del trattato stipulato fra i plenipotenziari dell’ imperatore Leopoldo I e quelli del sultano di Turchia, nominati nel precedente e consegnato a questi ultimi. Con poca diversità è nel suo contenuto simile al precedente. Fatto sotto le tende nel congresso di Carlovitz. — Inserto in lettera del Buz-zini 4 febbraio n. 395. (Dispacci Germania [copia], filza 180, c. 508 a 525). 49. (49) — 1698, Febbraio 7 (m. v.) — c. 110 (107). — Il senato delibera che il doge faccia la ratificazione del trattato di pace fra la republica di Venezia e i turchi n. 51. (Il documento è in italiano).