214 COMMEMORI ALT, LIBRO XXXIII. l’estate nel territorio austriaco, pagando l’erbatico 'a quello stato. I pascoli invernali nel distretto dello stato veneto, saranno aperti agli austriaci nel tratto tra il fiume Zermagna ed il mare Adriatico da Prives a Tribain, ed i pascoli estivi nel reggimento di Licca, saranno aperti ai veneti che abitano tra il fiume Zermagna ed il mare Adriatico. I pascoli d’ estate, di regola,, incomincieranno dal primo di giugno e termineranno con la fine di settembre, quelli d’inverno incomincieranno dalla festa di S. Luca (metà ottobre) ed avranno termine colla fine di aprile, o al più, verso la metà di maggio. Le stazioni presso le quali i sudditi veneti ed austriaci dovranno presentarsi per il controllo, degli armenti che pascoleranno, saranno: le austriache Poppen, Grachaez e Prag ; le venete Ervenik, Krupa, Zatton e Starigrad. Seguono le norme : per l’identificazione e fedi legittimatone rilasciate ai sudditi che entreranno nei pascoli reciproci ; per ovviare alle liti e contese fra loro e definirle ; per la servitù dei terreni ; per la conservazione e coltivazione dei boschi ; per i provvedimenti contro i pericoli d’incendio nei boschi stessi ; per 1’ amministrazione della giustizia ; pei provvedimenti in caso di malattie contagiose.-Le colpe commesse a motivo delle controversie per i pascoli fra i vari sudditi, dopo la ratifica della convenzione da parte delle rispettive autorità sovrane, s’intenderanno rimesse e perdonate. Pure dopo la ratifica saranno inviati sul luogo appositi ufficiali, pratici dei luoghi, con l’incarico di porre i segni sulla linea divisoria fra i due stati. Dato a Novegradi. — Sottoscritto da Giacomo Gradenigo, proweditor generale in Dalmazia ed Albania e dal conte d’Aspremont. L’ Originale trovasi nella busta 258 dei Provveditori ai confini. 1777, Luglio 23. — Supplemento alla convenzione di Novegradi, 1776, ottobre 24 (art. 3). — Si chiarisce 1’ art. 19 che tratta dell’ invio sul posto, di appositi ufficiali pratici per mettere i precisi confini, conducendo seco ingegneri per la demarcazione della linea in apposito disegno. Si conferma 1'art. 1, che la convenzione s’intende diretta all’ oggetto del godimento dei pascoli e non allo stabilimento della linea territoriale di confine, cioè fra i due stati. Si dà facoltà a ciascun principe di ritirarsi dalla presente convenzione quando voglia, previo un conveniente avviso. Dato a Novegradi. — Sottoscritto da Giacomo Gradenigo, procurator generale e dal conte d’Aspremont. L’ Originale trovasi unito al precedente (Provv. ai confini, b. 258). 1777, Luglio 25. — Novegradi. — Piano circa le cose da eseguirsi a senso del convenuto nel congresso di Novegradi, il 24 ottobre 1776 e il 23 luglio 1777. — Due ufficiali conoscitori dei luoghi, con due ufficiali inquisitori dell’ uno e dell’altro stato, accompagnati da quattro anziani de’ più onesti e probi di ciascuna villa, percorreranno la linea interinale dei pascoli con la scorta dell’art. 2 della convenzione che la descrive ; in ogni punto ove passa la linea sarà posta una colonna ferma con la data dell’ anno corrente. Gli ufficiali sono autorizzati di conciliare le difficoltà che vi fossero nella demarcazione della linea, facendola però passare pei punti della nomenclatura di cui il succitato art. 2. Saranno rispettate le terre date a divisione ai liccani negli anni 1773 e 1774. Gli uffi-