doge: ALVISE II MOCENIGO 105 104. (98) — 1701, Aprile 15. — c. 233 (37). — Firmano di Mustafà II sultano dei turchi nel quale si dichiara che, rottasi 1’ antica amicizia con Venezia, per la mediazione di Guglielmo III, re d’Inghilterra, e degli Stati generali dei Paesi Bassi, si decise dì fare la pace, onde ne seguì il congresso di Carlovitz, ove lord Guglielmo Paget e il conte Giacomo Collier, adempiendo 1’ ufficio di mediatori, procurarono venisse conclusa anche con Venezia. Ma tardando le istruzioni al plenipotenziario di questa, fu stipulato il documento allegato al n. 51. Venuto successivamente alla Porta Lorenzo Soranzo, cavaliere e procuratore di s. Marco, quale ambasciatore straordinario di Venezia, a sua istanza, presentata dal gran visir, il sultano dichiara di aver fatto le seguenti concessioni: Si ripetono gli articoli dell’allegato al n. 51, indi prosegue: conferma tutte le concessioni già fatte dai suoi predecessori a Venezia, che dichiara incluse nel presente, compresa la cessione di Parga alla republica. Il possesso di Candia resta alla Turchia, le palanche di Suda e Spinolonga a Venezia, come nel n. 55 del libro XXIX. I danni dati da ufficiali turchi a veneziani ecc., come nel detto documento fino all’articolo relativo ai fuggitivi per debiti ecc. da uno stato nell' altro. I prigionieri di guerra (schiavi) saranno scambiati fra le parti, condotti a Corinto i turchi, a Negroponte i veneziani ed ivi consegnati : intanto saranno ben trattati. Continua riproducendo gli articoli del citato documento relativi agli schiavi fuggiti da Venezia fino a quello relativo alla non responsabilità del bailo pei veneziani debitori dei turchi. Omessi i nomi della Morea e di Lepanto, e dicendosi invece « dominio » del sultano, si riproducono gli articoli seguenti, omettendosi pure quello del tributo per Zante, fino a quello relativo ai viaggi periodici per Alessandria ecc. Si aggiunge poi : Nelle questioni insorgenti ai confini dei due stati, per delitti od altro, giudichino i magistrati del luogo, e solo in caso di non possibile definizione, riferiscano ai governi. I sudditi d’ ambe le parti si tratteranno amichevolmente e potranno viaggiare e trafficare liberamente nei vicendevoli domini ; sarà proibito ai musulmani di Algeri, Tunisi, Tripoli, ed altri di molestare i veneziani e quanti viaggiano sulle lor navi. Venezia possa liberamente mandare il suo bailo, che sarà rispettato come in passato, e così pure consoli, dragomanni ecc., con facoltà di esercitare le loro funzioni, con esenzione da dazi ecc., per le loro robe. I cristiani potranno esercitare liberamente il loro culto in Turchia, riparare le loro chiese e pellegrinare a Gerusalemme ed ai luoghi Santi. I mercanti veneziani per la riscossione dei loro crediti verso turchi, fatta in via giudiziaria, non paghino più di due aspri per cento di tassa ; i contratti tra veneziani e turchi siano registrati dal cadì dei luoghi ove si fanno, e si determina la procedura in caso di contestazioni ; se un mercante o capitano veneziano si facesse turco, le merci e cose di veneziani a lui affidate saranno consegnate ai rappresentanti della republica. Si stabiliscono le norme pel commercio dei veneziani nei domini del sultano, pei dazi ed altri diritti da essi dovuti. Il sultano termina promettendo di osservare quanto stà nel presente, fino a che duri la pace con Venezia. Dato nel campo di « Dand Passà ». — Tradotto e sottoscritta la traduzione COMMEMORIALI, TOMO Vili. 14