8 COMMEMORIALI, LIBRO XXIX. beni e diritti. I contraenti faranno demolire tutte le fortificazioni erette nei luoghi da loro occupati nella guerra, e da restituirsi. Venezia farà demolire quelle di Polesella ed altre che avesse ai confini pontifìci. E così pure faranno il duca di Modena ne’ suoi stati, e il papa nei propri ai confini verso Venezia e Modena, e nominatamente quelle di Lagoscuro sul Po ; tali fortilizi da demolirsi saranno indicati dai potentati minacciati. Le fortificazioni sui confini fra gli stati della Chiesa e la Toscana resteranno, non dando sospetto. Tutte le demolizioni, con quelle pattuite nell’ all. A, si faranno prima delle restituzioni dei luoghi, convenute, con facoltà alle parti di mandar commissari a verificarle. Le novità seguite alle Chiane saranno regolate secondo le convenzioni fra la S. Sede e la Toscana. Si rilasceranno liberi tutti i prigionieri di guerra. Le parti daranno piena amnistia ai rispettivi sudditi, che avessero servito o favorito 1’ avversaria, restituendo ai medesimi i beni confiscati e tutti i diritti, anche se alienati. In tale restituzione il papa comprenderà il duca della Cornia [Signore di Castiglione del lago]. I cavalieri di Malta riavranno il godimento di tutti i lor beni e diritti negli Stati della Chiesa, di Venezia e di Modena. Cosi pure tutti gli ecclesiastici, assentatisi per la guerra dalle rispettive residenze. Sono restituiti ai contraenti tutti i diritti goduti prima della guerra. Il presente non conferirà alle parti alcun diritto nuovo, nè titolo a pretendere risarcimento per danni patiti durante la guerra. Seguite le restituzioni convenute, i contraenti disarmeranno, non conservando che i presidi soliti in tempo di pace ; Venezia manderà in luoghi lontani dai confini degli altri contraenti le milizie che tiene per varie cause a propria difesa. Il presente sarà osservato in buona fede dalle parti. Queste consegneranno al re di Francia ostaggi da restituirsi dopo 1’ esecuzione del presente. Esse promettono al re 1’ osservanza dello stesso, autorizzandolo a mover 1’ armi contro i contrafattori in concorso degli osservanti. (Il documento è in italiano). Fatto in Ferrara e sottoscritto dai plenipotenziari : Gio. Stefano Bonghi card., pel papa; A. Bichi card., pel re di Francia: Giovanni Nani, per la Rep. di Venezia; Gio. Battista Gondi, pel granduca di Toscana; Ippolito Estense Tassoni, pel Duca di Modena (*). Originale: Atti e bolle della Curia Romana, b. 15, n. 584. (*) Veggasi : Demaria Giacinto « La guerra di Castro » in Miscellanea di Storia Italiana, III Serie, T. IV. pp. 191 e segg. a cura della R. Deputazione di Storia patria per la Lombardia. 14. (4) — 1644, Aprile 23. — c. 24. — Ratificazione (in italiano), deliberata in Senato, della pace, allegato B al n. 13. Sottoscritta da Marco Antonio Padavino segretario. Originale: Senato, Deliberazioni Roma, filza 81. 15. (9) — 1645, Aprile 25. — c. 27. — Breve del papa Innocenzo X a Girolamo (Gradenigo) vescovo eletto di Madaura (Mdauruch in Africa). Col consenso di Marco patriarca di Aquileia, nomina il destinatario, che è fratello