138 COMMEMORALI, LIBRO XXXI. la eventuale procedura. Si proibisce poi di passare i confini con armi o in truppa. Si pattuisce la mutua restituzione dei delinquenti, di pubblicare i nomi di questi, e pure la procedura pei rei non sudditi delle parti, le pene per la sconfinazione degli animali, la procedura pei crimini minori, la pubblicazione annua, dopo verificazione, della linea confinaria, l’annullamento di tutte le pretensioni, innovazioni, vendite ecc. passate, contrarie al presente. Fatto a Cormons. — Sottoscritto dai due commissari. Segue annotazione che il trattato fu trasmesso dal Donato col suo dispaccio n. 59, e ratificato dall’ ambasciatore a Vienna, Tron, col dispaccio n. 205, a cui fu risposto con ducale 22 aprile 1752. L’Originale, comprendente l’allegato, trovasi in Patti sciolti, serie I, b. 42, n. 966. 1752, Aprile 19. — V. n. 39. 1752, Aprile 20. — V. n. 38, alleg. A. 1752, Maggio 12. — V. n. 29, alleg. A. 1752, Maggio 18. — V, n. 29, alleg. B. 25. (24) — 1752, Giugno 3. — c. 71 t.° — Gio. Battista conte Camucio decano, Francesco conte Florio teologo, Lodovico Felice Romani vicario imperiale e Pietro Paolo Cappello, rappresentanti i canonici austriaci e veneti, del soppresso capitolo patriarcale di Aquileja, dichiarano di avere pattuito quanto segue coi canonici veneti : Ogni membro del detto capitolo potrà esigere i suoi crediti anteriori al 1750, coll’ appoggio degli altri, e i veneti levare il loro deposito dal Monte di Pietà di Gradisca. Gli aggravi sopra fondi in territorio austriaco saranno pagati colle loro rendite ; quelli su fondi in territorio veneto, dai canonici veneti, i quali pagheranno anche i dovuti da prima della soppressione dalla mensa capitolare. Si divideranno le carte dell’ archivio capitolare avuto riguardo agli interessi delle due nuove sedi arcivescovili. E con questo resta annullata ogni ulteriore pretesa delle parti. Fatto in Gorizia, nella casa della Compagnia di Gesù, e sottoscritto dai detti rappresentanti. 1752, Giugno 4. — I due commissari, aggiungendo che le carte d’archivio d’interesse comune alle due parti dovranno esser date in copia all’ altra, da quella a cui toccassero, approvano la surriferita convenzione. Fatto in Gorizia. —- Sottoscritto come sopra. Altra simile trovasi inserta sotto il n. 6 al dispaccio 7 giugno 1752 u. 76 da Gorizia del commissario Giovanni Donà (Roma Expulsis, filza 36). 1752, Giugno 4. — V. n. 25. 1752, Giugno 28. — V. n. 29, alleg. C. 26. (32) — 1752, Luglio 15. — c. 90. — Il senato delibera (in italiano) di scrivere all’ ambasciatore a Roma (Cappello Pietro) approvando il suo con-