DOGE: FRANCESCO LOREDAN. 159 salvi i diritti privati. Dopo ratificato il presente, cesserà l’esazione del dazio di transito pagato a Robecco dai naviganti veneti a favore della gabella grossa di Cremona ; i naviganti nel fiume con merci venete dovranno provare a Calvatone il trasporto di esse dallo stato veneto superiore all’inferiore. Le merci non venete e non destinate allo stato veneto, pagheranno il detto dazio alla posta di Calvatone, e al disotto di Bozzolo, ove tutti pagheranno per le merci ascendenti da luoghi inferiori. Continuerà l’esazione del dazio a Pon te vi co e a Robecco sulle merci sbarcate in terra, o da questa imbarcate. La giurisdizione sul fiume apparterrà ai due stati pro indiviso. La procedura relativa agli annegati nel fiume spetterà al foro naturale di essi ; per gli sconosciuti indagheranno d’accordo i magistrati delle due provincie predette ; pei delitti minori nel fiume giudicherà il foro del delinquente. La consegna vicendevole di rei seguirà nel mezzo del fiume. La pesca in esso, apparterrà per metà a ciascuno dei frontisti, che potranno accordarsi anche fra loro per altri modi, salvo ai governi l’imposizione delle norme. I pescatori non potranno usar mezzi che impediscano il corso delle acque, e gl’impedimenti esistenti saranno rimossi. Le parti permetteranno il libero ormeggio, alle rispettive sponde, dei molini e porli (chiatte da traghetto), specificati in appositi fogli sotto i n. 4 e 5 1' una dell’ altra. Cessando 1’ esercizio di alcun molino nel fiume, non potrà esser surrogato da un nuovo senza l’assenso dei due governi; vietata l’introduzione d’ogni nuovo molino o porto. Per riguardi di sanità potrà esser sospeso 1’ esercizio dei detti galleggianti. Sarà proibito 1’ uso di barche da tragitto arbitrarie. Continuerà l’uso delle derivazioni d’acqua per irrigazione ed industrie, descritte nelle mappe allegate; saranno modificate le bocche delle seriole di Urago e Calciana ; per le concessioni di nuove, occorrerà il consenso dei due governi. Il naviglio Pallavicino continuerà a scorrere, verso il pagamento del consueto livello alla città di Brescia. Il naviglio Cremonese conserverà 1’ acqua dovutagli per la concessione del 1337 e regolazioni 1559 e 1561, vietato ogni escavo per approfondirlo ulteriormente e incaricati gli ingegneri Merlo (Carlo Giuseppe), Rossi (Antonio Giuseppe), Azzalini (Antonio Maria) e Cristiani (Paolo Antonio), di riferire circa il modo di impedire le trasgressioni del divieto. Il Merlo e il Cristiani esamineranno la verità dei lagni circa 1’ acqua scarsa della seriola Donna. Vedute le convenzioni fra la comunità di Rudiano bresciano e la casa Barbò di Milano, 23 dicembre 1500 in atti di Giov. Vincenzo Coletti, 12 febbraio 1677 e 3 gennaio 1717 in atti di Nicolò Albertoni, ambidue notai di Sonci no, e la privata scrittura 14 maggio 1736, si dichiara spirata la convenzione del 1717 con i relativi oblighi delle parti, restando intatti quelli derivanti dalle altre. Restano ferme le convenzioni private 2 ottobre 1592, 10 maggio 1610, 1 maggio 1699, 2 settembre 1730 e 7 dicembre 1740, fra il capitolo di S. Maria della Scala di Milano e i compartecipi di Acqualonga, pei beni del primo in Castel Visconte ; la manutenzione dei rettifili alle sponde del fiume sarà a spese comuni. Si stabilisce il prezzo delle giornate pei lavori relativi. Le dette parti eleggeranno due nuovi periti. Sarà eseguita la convenzione 1699, dell’ istromento 21 agosto 1728, in atti di Melchiorre Monza notaio di Milano, fra i detti capitolo e compartecipi per il gratuito