186 COMMEMORIALI, LIBRO XXXII. ai mastri di posta dello stato veneto, e specialmente a quello di Padova, tutte le lettere, pacchi e gruppi che avesse raccolto lungo la strada e, giunto a Venezia, tutto il resto della corrispondenza, compresa quella proveniente da Parma, Piacenza, Guastalla e Reggio. — Art. 3. Tutte le lettere non esenti, raccolte in Mantova e' destinate allo stato veneto, verranno pesate e pagate in ragione di undici soldi veneti all’ oncia ; quelle dirette oltre lo stato veneto dovranno essere portate e consegnate gratuitamente, e saranno numerate e legate in mazzo separato. Portando a Venezia lettere di Genova, non avendo l’ufficio di Mantova aderito al prezzo fissato da quello di Genova colla convenzione 13 aprile 1677, saranno libere le due parti di convenire come parerà loro meglio. — Art. 4. Le lettere in partenza da Venezia e lungo la strada, saranno date gratuitamente ai corrieri mantovani. Le lettere di Parma, Piacenza, Reggio, Guastalla, Bozzolo, Viadana e Sabbienate, verranno raccolte nell’ ufficio di Venezia verso pagamento della francatura fino a Mantova, la quale francatura dovrà essere corrisposta al corriere mantovano senza alcuna trattenuta. — Art. 5. Saranno esenti da ogni tassa le lettere dell’ ufficio generale dei corrieri, che saranno dirette all’ ambasciatore cesareo a Venezia e ai suoi addetti, o ad altro ministro imperiale che si trovasse a Venezia, quelle dirette agli uffici e magistrati, sì politici che militari di Venezia e di Mantova, gli ex officio, salva la rifusione delle spese pagate agli uffici esteri. — Gli articoli 6 e 7, mutatis mutandis, sono eguali agli articoli 6 e 7 delle convenzioni tra Milano e Venezia. — Art. 8. L’ufficio di Mantova darà la corrispondenza delle lettere della città e del ducato, nonché di quelle estere, dirette a Verona, Vicenza e loro territori, all’ ufficio dei corrieri di Verona, dal quale ufficio riceveranno quella destinata al mantovano con due staffette settimanali, l’ima il martedì, l’altra il venerdì, che cambieranno le valigie a S. Zenone. L’ ufficio di Verona spedirà ogni giovedì fino a Mantova le lettere da inoltrarsi nella Toscana e Bologna, a mezzo del corriere di Milano. — Art. 9. Una staffetta o corriere settimanale porterà a Mantova, dall’ ufficio di Brescia, le lettere di questa città e quelle di Bergamo e Crema. Per tutte le dette corrispondenze da Verona e Brescia, 1’ ufficio dei corrieri veneti pagherà a quello di Mantova annue lire venete settecento. — Art. 10 ed 11 eguali al 10 ed 11 di Milano. — Art. 12. Il prezzo delle staffette da e per Mantova, sarà di tre paoli per posta ed in ragione di posta. — Art. 13, 14, 15, sono eguali a quelli di Milano. L’ Originale esiste sotto il n. 993. dei Patti sciolti, serie I, b. 48. 27. — (23) — 1764, Agosto 21 [e non luglio 22, come leggesi nel Commemoriale] (1178, 22 della luna di Cafar). — c. 45 A. — Traduzione di lettera di Alì bassà di Algeri al doge di Venezia. Si dichiara supremo comandante di Algeri d’Africa, servitore della staffa imperiale del gran sultano Mustafà Can, derivante da Alì figlio di Adamo imperatore dell’universo ecc. Dopo i complimenti d’ uso e gli auguri di prospera salute al doge, accusa a questi ricevuta di lettera con 34 mila zecchini veneziani in luogo dei 40 mila algerini promessi per la stipulazione della pace, insieme con altri regali. Promette il mantenimento