22 COMMEMORIALI, LIBRO XXIX. zione e per metà i frati mendicanti. Inoltre decreta che si esigano 9 decime sulle rendite delle congregazioni dei cassinesi (detti di S. Giustina di Padova), dei canonici lateranesi, dei certosini, degli olivetani di S. Salvatore, dei camaldolesi di S. Maria di Vallombrosa, di S. Giorgio in Alga, dei celestini, dei cisterciensi della provincia di Lombardia, dei crociferi, e di S. Girolamo, malgrado precedenti esenzioni. Le predette 16 decime saranno riscosse nei venturi 8 anni (cioè due all’ anno dai benefici ecc., una e V8 dalle dette congregazioni, una dai frati mendicanti). Nomina collettori generali il nunzio, il patriarca di Venezia pro tempore e Girolamo (Gradenigo) vescovo Madaurense (Africa), ordinando loro di trasmettere gli incassi agli ufficiali all’ uopo delegati dalla Signoria, detratto il 5 per °/0 a favore della Camera apostolica, ed assegnando 1000 scudi d’oro l’anno da dividere fra i detti collettori e 2000 fra i sottocollettori ed altri ufficiali in ragione del rispettivo lavoro. Finisce prescrivendo altre norme per 1’ esazione e conferendo ai collettori i poteri necessari. Dato a Ro.i a presso S. Maria Maggiore. — Sottoscritto da G. Gualterio. V. Bullariurn diplomatimi et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum, Tauri-nensis editio,... ausp. A. Bilio Torino 1868 XV. p. 722 sgg. 35. (32). — 1656, Aprile 28. — c. 60 t.° — Breve del papa Alessandro VII ad perpetuavi rei memoriam. Essendo la congregazione dei canonici regolari di S. Spirito di Venezia, che ha un sol monastero, ridotta a pochi membri e deviata da’ suoi primi istituti, dichiara di sopprimerla di motu proprio e di riservarsi la disposizione di tutti i beni di quella. Concede ai membri di essa ancor viventi di passare in altro ordine, che li accetti, e di rimanere secolari sotto la dipendenza degli ordinari dei luoghi ove si fisseranno, ed assegna a ciascuno ducati 100 veneti 1’ anno, vita durante, sui redditi della stessa congregazione. Vuole che gli ordinari dei luoghi ove esistono chiese di quella, provvedano, mediante cappellani, a mantenervi il culto e a conservarvi le sacre suppelletili, all’ uopo sarà assegnata parte competente dei beni della congregazione. Dato e sottoscritto come il n. 34. V. Bullariurn diplomatimi cit. XVI. p. 149 sgg. 36. (33). — 1656, Aprile 28. — c. 62 t.° — Breve simile al n. 35, che sopprime l’ordine dei crociferi, ridotto a 4 monasteri dei 25 che contava. (Innocenzo X soppresse gli altri 21). Dato e sottoscritto come il n. 34. (V. n. 37). V. Bullariurn diplomatum cit. XVI. p. 152 sgg. 37. (34). — 1656, Aprile 29. — c. 64. — Breve del papa Alessandro VII (a Carlo Caraffa vescovo di A versa, nunzio a Venezia). Riassunte le disposizioni emanate coi brevi n. 35 e 36, e ricordato avere Innocenzo X soppressi parecchi piccoli conventi di vari ordini negli stati veneti, ad istanza della Signoria, minacciata dai turchi e bisognosa di soccorso pei pericoli che corre, nominatamente della