126 COMMEMORIALI, LIBRO XXXI. sarovitz nel regno di Servia, Ibraim effendi e .Mehemet, secondo e terzo presidenti della camera, plenipotenziari della Porta ottomanna, e Carlo Ruzzini cav. procurator di San Marco ed ambasciatore straordinario, plenipotenziario della república di Venezia, pattuirono : 1. La fortezza di Imoski nell’ Erzegovina, e nella Dalmazia ed Albania, Iscovaz, Sternizza, Unista, Torre di Rolok, Ercano e le altre fortezze, terre e luoghi venuti in possesso della república di Venezia restino alla stessa. Quelli fuori di detta linea sieno dell’ eccelsa Porta. — 2. Come fu stabilito pel trattato di Carlovitz, i distretti di Ragusi, e Popovo, e le ville Zarine, Ottavo e Zubzi già occupati dalla república siano evacuati e consegnati alla Porta, cosi pure le terre dalla parte di Castelnuovo e Risano. — 3. Le isole di Cerigo, nel Mar Bianco, siano restituite alla república. — 4. Le fortezze di Butrinto, Prevesa, e Vonizza, tenute dalla república in virtù deìYuti possidetis, restino in possesso della medesima. — 5. Pei confini di Dalmazia, Erzegovina, Albania e Mar Bianco, siano da ambe le parti nominati commissari di esperimentata probità ed inclinati alla pace. — 6. Non si darà ricetto nè dall’ una nè dall’ altra parte a fuorusciti di qualsivoglia sorte, ma saranno presi e consegnati all’altro stato. — 7. Si darà comunicazione di questa pace ai rettori di ogni confine e ciò entro 30 giorni per le parti di Bosnia, Albania e Dalmazia, e 40 per l’isola di Candia ed altri confini. — 8. Non si potranno violare i termini posti ai confini e saranno puniti i trasgressori con gravi pene. — 9. Sessanta giorni dopo la firma del presente, saranno liberati da ambe le parti gli schiavi fatti in tempo di guerra. — 10. Possano i cristiani esercitare liberamente il loro culto e siano riparate le chiese e monasteri che fossero stati danneggiati. — 11. Sia da parte della república che da quella del governo ottomanno, se alcuno commettesse frodi in affari commerciali e fuggisse, si faccia restituire il frodato al legittimo proprietario. — 12. Sia lecito a ciascuna parte riparare e fortificare le fortezze presso il confine e rifare pure quelle demolite nella terraferma. — 13. Giungendo nel dominio ottomanno qualche mercante veneto, non sia questi molestato per debiti d’altri, e recandosi a Bursia o in qualche altro luogo, non possa recarvisi senza il passaporto del bailo. I marinai veneti non possano essere presi al servizio del dominio ottomanno. Si regolano le questioni che insorgessero tra cristiani, ed in caso di morte di alcuno, sia lecito agli eredi di prodursi in giudizio e gli sia fatta ragione. — 14. Sia libera la república di mandar a Costantinopoli, in qualità di bailo, chi crederà meglio. I donativi soliti farsi dalla república siano esenti da ogni dazio, baz, rest, cassaliè e messettaria. I consoli non possano procedere all’ arresto dei mercanti veneziani, nè bollare le loro case nelle questioni che si agitassero tra detti consoli e mercanti. —• 15. Sia lecito ai sudditi di ambe le parti di trafficare liberamente per terra e per mare, e sia imposto alle milizie di Algeri, Tunisi e Tripoli, di non commettere azione contraria alle capitolazioni imperiali. — 16. Sia demandato ai comandanti di confine il decidere sopra luogo nelle contese ed inimicizie per causa di omicidi od altra sorte di differenze. — 17. I mercanti veneziani che avessero a riscuoter danari, siano tenuti a contribuire al mubassir o sopraintendente, quel diritto che gli spetta