52 COMMEMORIALI, LIBRO XXIX. saranno restituite in tempo più o meno lungo a seconda delle distanze. — 4. Si avrà fra esse due parti e gli abitanti di essi perpetua amicizia e buona corrispondenza — 5. In virtù di questa amicizia si aiuteranno reciprocamente ambedue dette parti. — 6. Saranno restituiti i beni agli eredi di quelli cui furono confiscati, — 7. Al conte d’Auvergne colonnello generale della cavalleria leggera di Francia sarà restituito il marchesato di Bergen-op-Zoom altro diritto confiscatogli dagli Stati. — 8. Tutti i luoghi occupatisi sì dentro che fuori d’ Europa da una parte e dall’altra durante la guerra saranno restituiti, nello stato in cui si trovano ora, a quella che li possedeva prima, senza farsi luogo a reclami per le alterazioni o cambiamenti avvenutivi; il forte di Poudichery sarà così reso alla compagnia francese delle Indie Orientali ; la compagnia omonima olandese conserverà la proprietà delle artiglierie portatevi, delle munizioni e d’ogni altro bene o diritto che vi possedesse ora. — 9. Saranno messi in libertà tutti i prigionieri di guerra. — 10. Cesserà ogni esazione di contribuzioni, imposte dalle parti durante la guerra. — 11. Adempiute le condizioni del presente, esse rinunzieranno ad ogni vicendevole pretesa ulteriore. — 12. Ciascuna delle parti aprirà le vie della giustizia ordinaria ai sudditi dell’ altra contro i propri ; e sono da entrambe revocate le lettere di rappresaglia concesse in addietro, salvi i diritti dei singoli. — 13. Le accidentali infrazioni del presente non ne menomeranno l’efficacia, ma saranno riparate. — 14. In caso di rottura d' amicizia fra i contraenti, si concederanno nove mesi ai vicendevoli sudditi per trasportare al sicuro sè e le lor cose senza impedimento. — 15. È richiamalo in vigore il trattato di St. Germain en Laye fatto il 29 Giugno 1679 fra il re di Francia e l’elettore di Brandemburgo. — 16. E continuerà ad esserlo quello del 9 Agosto 1696 col duca di Savoia. — 17. Nel presente è compreso il re di Svezia con tutti i suoi domini. — 18. E così tutti i potentati che il re vorrà nominare entro sei mesi. — 19. Per parte degli Stati vi si comprenderanno i re di Inghilterra e di Spagna e i loro alleati, che vi aderiranno, i tredici Cantoni svizzeri e i loro alleati e nominatamente quelli di Zurigo, Berna, Glarona, Basilea, Sciaffusa ed Appenzel, la república di Ginevra, la città e contea di Neuchàtel, le città di S. Gallo, Mùhlhausen e Bienne, i Grigioni, le città di Brema e di Emden, e tutti i potentati ai quali lo concederanno gli Stati. — 20. Il re di Svezia e gli altri compresi nel presente, produrranno le rispettive adesioni e ratificazioni ai due contraenti principali. — 21. Il presente sarà ratificato dalle due parti al più tardi entro tre settimane. Esso sarà registrato alla corte del parlamento di Parigi e degli altri di Francia, alla camera dei conti di Parigi e nei competenti dicasteri degli Stati. Fatto a Ryswich in Olanda. Mandato dall’ambasciatore in Francia Nicolò Erizzo cou lettera 18 Ottobre 1697, n. 326 (filza 190). Y. Du Mont. Corps unìversel cit. T. VII, p. II, p. 381. sgg. 106. (102). — 1697, Settembre 20. — c. 227-240 — Fascicolo cartaceo contenente copia in francese del trattato di commercio e navigazione concluso fra la Francia e gli Stati generali delle provincie unite dei Paesi Bassi dai pie-