194 COMMEMORIALI, LIBRO XXXII. gnolo a Venezia e del veneto a Madrid. Dichiara che essendo da molti anni ambasciatore di Spagna a Venezia il duca di Monteallegre, sarebbe atto improprio il fare ora l’ingresso solenne, che si dovrà fare invece alla venuta del nuovo ambasciatore. Data a Sant’ Idelfonso. — Sottoscritta dal Grimaldi con indirizzo al N. U. Alvise V° Mocenigo, ambasciatore veneto in Spagna. La minuta della traduzione è inserta al dispaccio n. 222 in data 9 settembre del detto ambasciatore veneto. 37. (37) — 1767, Maggio 9. — c. 99 t.° — Convenzione stabilita tra i plenipotenziari Carlo co. de Firmian, austriaco, e Gio. Francesco Zon, residente per la republica veneta a Milano, circa l’arresto dei banditi e malviventi. Ritenuta lodevole la convenzione 13 aprile 1762, viene questa riconfermata nei seguenti articoli : Art. 1. I banditi con pena capitale non possono abitare negli stati della Lombardia austriaca, nè in quelli della republica. — Art. 2. I malfattori non ancora condannati, ma che pei loro delitti meritassero la pena di morte naturale o civile o la galera perpetua o temporanea, dovranno esser presi, carcerati e consegnati allo stato al quale appartengono. — Art. 3. Se il malfattore si trovi imputato di delitto anche nello stato dove succedesse 1’ arresto, esso verrà giudicato da questo, e, se assolto, dovrà essere consegnato al-1’ altro stato pel nuovo giudizio. — Art. 4. Si assegnano ai malfattori o banditi 15 giorni dalla publicazione di questa convenzione per allontanarsi dall’ uno o dall’ altro stato. Si compileranno i cataloghi dei malfattori da ambe le parti, le quali poi faranno il catalogo generale da rimettersi ai giurisdicenti per la puntuale sua esecuzione. — Art. 5. L’ arresto e consegna dei rei si faranno dietro presentazione della copia della sentenza per l’imputazione dei delitti indicati all’ art. 2. — Art. 6. Nel caso di delitto commesso fuori degli stati della Lombardia austriaca e veneto, sarà lecito al governo, che dovrà procedere per detto caso, di reclamare presso quello in cui dimorasse. — Art. 7. Non si potrà dall’ una delle parti far grazia o salvocondotto agli inquisiti o banditi dell’ altro stato secondo le regole e pratiche criminali. — Art. 8. Nell’ arresto di ladri con le cose rubate, queste verranno restituite ai legittimi proprietari, dopo finito il processo. — Art. 9. I due stati passeranno d’intesa per tener fermi gli editti contro gli oziosi e vagabondi. — Art. 10. I consoli residenti nelle terre dei due stati, saranno obbligati di dar in nota al giudice del luogo, i malviventi, e se non vi esistesse giudice, li faranno direttamente scacciare, prendere ed anche uccidere quando siano banditi capitali. — Art. 11. La rimessa dei rei al luogo del delitto, dovrà farsi solo nel caso che il delinquente sia suddito del luogo dove commise il delitto, mentre se fosse suddito o d’ origine o d’incoiato, si dovrà procedere all’ arresto e giudizio, ma non rimetterlo ad altro giudice. — Art. 12. Avendo luogo la consegna dei rei, si dovrà insieme con essi rimettere anche i corpi di reato senza alcuna spesa dello stato ricevente. — Art. 13. La presente convenzione dovrà durare cinque anni. Fatta a Milano e sottoscritta dai plenipotenziari.