DOGE! FRANCESCO LOREDAN. 179 fuori dei rispettivi domini, si dovrà procedere ad istanza di parte od ex officio, e potrà il governo, al quale il reo appartiene, richiederlo all’altro, purché sia suddito di origine o per incoiato. — 7. Non si potrà dall’ una delle due parti far grazia, salvocondotto o fidanza agli inquisiti o banditi nello stato dell’altra. — 8. Se con l’arresto delle persone si sequestrassero cose rubate, dovranno queste esser consegnate insieme col reo, per la restituzione, ai danneggiati. — 9. Si dovrà mantenere la proibizione della permanenza nei rispettivi stati, di persone oziose, vagabonde o sospette, sì estera che nazionali. — 10. Sarà obbligo dei consoli di avvisare il giudice dove tiene residenza, se si trovino ivi banditi o malviventi, ed in caso non risieda, dovranno convocare la gente della terra per scacciarli, prenderli e, se del caso, anche ucciderli. — 11. Resta fissato reciprocamente che se il bandito o malvivente non sia suddito del sito dove ha commesso il delitto, dovrà il dominio nel quale ebbe luogo il reato farlo arrestare e punire, ma non consegnarlo ad altro giudice. — 12. Alla consegna dei banditi e malviventi saranno pure consegnati i corpi di reato senza spesa della parte. — 13. La presente avrà la durata di 5 anni dal giorno della sua publicazione. Fatta in Roma. — Sottoscritta dal cardinale Torrigiani e da Pietro Correr ambasciatore veneto. L’ Originale esiste in Dispacci Roma, filza 279, inserta al n. 105, del 10 marzo 1759. 20. (20) — 1759, Marzo 25. — c. 36 t.° — Clemente XIII al doge ed alla signoria di Venezia. Manda in dono la Rosa d’oro da lui benedetta la quarta domenica di quaresima, giorno dell’ Annunciazione di Maria Vergine. Latore di essa è il suo cameriere secreto Giuseppe Firrao. Concede indulgenza di 30 anni e 30 quarantene a coloro che assisteranno alla messa che verrà celebrata, alla prima esposizione di detta Rosa sull’altare, da Antonio Colonna Branciforte, arcivescovo di Tessalonica e nunzio apostolico in Venezia. Data a Roma in S.ta Maria Maggiore. — Sottoscritta dal cardinale Domenico Passionei. L’ Originale esiste sotto il n. 836 delle Bolle ed Atti della Curia Romana, b. 19. 21. (21) — 1761, Gennaio 10. — c. 37 t.° — Clemente XIII al doge ed alla república di Venezia. Motuproprio, col quale, confermando quanto operarono Sisto V e Benedetto XIII per la nomina ad auditore di Rota con la presentazione di quattro dottori di legge, concede al senato la prerogativa e diritto di nominare un nobile veneto, laureato in ambe le leggi, per suo auditore in perpetuo, nel modo stesso che li godono le principali corone di Germania, Francia e Spagna. Dato a Roma in S.ta Maria Maggiore. L’ Originale esiste sotto il n. 846 delle Bolle ed Alti della Curia Romana, b. 19.