DOGE : FRANCESCO LOREDAN. 145 dei molini di Gazzo resterà sempre alzata. Saranno mantenute nella presente condizione le seriole o derivazioni d’acqua dai detti fiumi, e si permette al marchese Ca-vriani di erigere un sostegno nel Cavo nuovo, sotto certe condizioni. Gli utenti veronesi dovranno provvedere all’ annuale sgarbo dell’ erbe del Tartaro ecc., i mantovani a quelle del Tartarello d’Ostiglia e della Molinella ; il prefetto delle acque di Mantova sorveglierà 1’ esecuzione. Si provvede all’ erezione di un sostegno nel Tartaro nel luogo detto Borghesana a vantaggio dei nobili Basa-donna e conti Zanardi, e se ne regola l’esercizio. Si vietano le arelate in tutte le mentovate acque. Circa la pesca nel tratto del Tartaro scorrente fra i due stati, si approva la convenzione 14 aprile corr., (fra il conte Francesco Zanardi di Virgiliana e l’abate di S. Maria in Organo di Verona giurisdicente di Ron-canova) (3). Per la continua osservanza della presente, il consigliere del supremo consiglio di giustizia di Mantova delegato ai confini e un commissario veneto, visiteranno ogni anno insieme i luoghi opportuni, in compagnia degli ingegneri competenti. Sarà libero ai sudditi delle parti il transito di terra per Ponte Molino, e libera la navigazione del Tartaro e del Tione, salvo il pagamento dei diritti consueti ; si provvede alla competenza di foro pei casi di rinvenimento di annegati nelle dette acque. L’ Azzalini e il Rossi provvederanno all’ esecuzione dei disegni relativi al presente. Sono revocate le convenzioni 1518 e 1599, in quanto si oppongano alla presente. Data in Ostiglia. — Sottoscritta da Beltrame Cristiani e Pietro Correr. Seguono nell’ originale : a) la relazione senza data del prefetto generale alle acque mantovane Antonio Maria Azzalini e del matematico veneto Antonio Giuseppe Rossi ; b) la citazione di aver essi presentato a parte il disegno del Tartaro e suoi influenti ; c) la limitazione delle risaie mantovane e veronesi ; d) l’affittanza 1752, aprile 14, del diritto di pesca fatta dal co. Francesco Zanardi di Virgiliana a D. Celso Avanzi abate di Santa Maria in Organo di Verona qual giurisdicente di Roncanova, in atti di Felice Casetti notaio di Mantova e firmati quali testimoni il co. Lodovico Pellicelli, Antonio Ravigni (?) e Fausto Isalberti. Fatto in casa del march. Benedetto Sordi. Allegato B : 1753, Giugno 9. — Beltrame Cristiani, e Francesco Moro-sini II eletto savio del consiglio, commissari, quello per l’imperatrice e questo per Venezia, a schiarimento e per la esecuzione di quanto è disposto nella precedente, pattuiscono : L’escavazione della materia di deposito nel Tartaro ed influenti, sarà di due piedi veronesi ; la Molinella sarà solo espurgata. Il divieto di nuove concessioni d’ acqua si estenderà a 50 pertiche dal Tartaro ed influenti entro i domini delle parti. Riconosciuto dannoso lo sgarbamento totale del Tartaro, dopo una conferenza di tutti gli interessati in Ostiglia, si decide che esso non abbia luogo in determinati tratti d’ esso fiume e del Tartarello di Ostiglia, e si prescrivono altre norme in proposito. In relazione alle convenzioni 1548 e 1599, i veronesi potranno costruire uno sperone all’ imboccatura della Fossa mantovana a fine di agevolare lo scolo nel Po per la chiavica di Ostiglia. Per togliere occasioni a nuove questioni circa la pesca nel Tartaro, il monastero di S. Maria in Organo, a nome degli interessati, darà in affitto COMMEMORIALI, TOMO Vili. 19