DOGE: FRANCESCO MOLIN. 15 Gioacchino Ernesto conte di Oettingen, alla casa di Hohenlohe, ai conti di Luven-stein e di Wertheiin, Federico, Lodovico, e Ferdinando Carlo, alla casa di Erbach, ai conti di Brandensteiu, al barone Paolo Kewenhüller. Tutte le obbligazioni estorte colla forza, specialmente a Spira, Weissenburg al Reno, Landau, Reut-lingen, Heilhronn e ad altri, stati o privati, sono annullale. Cosi pure tutte quelle estorte dai belligeranti; perle dubbie si deciderà giudizialmente entro due anni. Le sentenze per cause secolari pronunziate durante la guerra saranno rivedute dalle autorità imperiali. Pei feudi non rinnovati dopo il 1618, i feudatari possano chiedere la rinnovazione deli’ investitura dal dì della conclusione del presente. I dignitari e funzionari civili, militari ed ecclesiastici e i loro congiunti e dipendenti, che parteciparono alle ostilità, siano rimessi negli uffici e nei diritti goduti avanti i moti che condussero alla guerra; questo pei non sudditi imperiali e di casa d’Austria. I sudditi ereditari di essa godranno dell’ amnistia, ma dovranno obbedire alle leggi delle rispettive patrie. I beni confiscati ai medesimi, prima che passassero alle parti di Francia o di Svezia, restino agli odierni possessori ; quelli sequestrati per il passaggio a dette parti contro l’imperatore, si restituiranno nello stato presente. I membri della confessione augu-stana, degli stati ereditari dell’ imperatore, saranno, per le loro cause private, trattati come i cattolici. Si enumerano i beni che non saranno da restituire. La questione della successione di Juliers sarà giudicata con procedura ordinaria dall’ imperatore, o composta amichevolmente. S’intende inserito nel presente quanto è stipulato nel trattato colla Svezia circa i beni ecclesiastici e la libertà di religione. La casa d’ Assia Cassel, e specialmente la langravia Amelia Elisa-betta e suo figlio Guglielmo, coi loro successori e dipendenti, godranno dell’ amnistia generale, trattine i sudditi di casa d’ Austria, con piena restituzione dei beni e diritti ; la detta casa d’ Assia riavrà 1’ abazia d’ Hirschfeld, dipendenze (compresa la prepositura di Gellingen) e diritti annessi, salvi i diritti della casa di Sassonia ; il dominio nelle « prefetture » di Schaumbourg, Bückeburg, Sa-xenhagen e Stàtthagen, già del vescovado di Miuden e date al langravio Guglielmo resterà in perpetuo a questo, salva .la transazione fra Cristiano Lodovico duca di Brunswich-Lüneburg e langravio d’ Assia e il conte Filippo di Lippe, e la convenzione fra questo e la langravia; a compenso di danni, saranno pagati alla langravia e figlio, dagli arcivescovati di Magonza e Colonia, dai vescovati di Paderborn e Münster e dall’ abazia di Fulda 600000 talleri entro nove mesi dalla ratificazione; a guarentigia del pagamento si danno alla langravia, Neuss, Coesfeld e Neuhaus con facoltà di porvi presidio proprio. Seguono altre norme relative al detto presidio, al pagamento della mentovata somma e alla restituzione dei luoghi nominati. La langravia restituirà, dopo la ratificazione, tutti i luoghi, beni e diritti da essa occupati durante la guerra, asportandone le artiglierie, munizioni ecc. da lei postevi, non quelle che vi erano prima, e distruggendo le fortificazioni fattevi. Si conferma la convenzione 14 aprile scorso fatta in Cassel fra le case d’ Assia Cassel e d’ Assia Darmstadt e per la successione di Marburg; e così pure quella fra il fu Guglielmo langravio i conti Cristiano e Volrado di Waldeck, dell’ 11 aprile 1635, ratificata dal