doge: PIETRO GRIMANI. 133 cancelliere dell’ impero, relativa al trattato alleg. A del n. 15 ed accetta quella del rappresentante veneto (v. alleg. C e D del n. 15 che qui si ripetono). Data a Vienna. — Sottoscritta dall’ imperatore, dal Colloredo e per mandato da Paolo Antonio Gundel. L’ Originale in Patti sciolti, serie I, n. 964, b. 42). 17. (13) — 1751, Marzo 31. — c. 30. — Deliberazione (in italiano) del senato che ordina la trascrizione del n. 15 e documenti relativi nel Commemoriale ultimo, e la consegna degli stessi al cancellier grande per essere riposti nella secreta. Seguono annotazioni : Che la plenipotenza data dal senato ad Andrea Tron, in data 11 marzo, sta scritta nella filza e upI registro delle deliberazioni Roma eccpulsis, colla ratificazione 31 detto, sottoscritta dal doge ; che il breve pontificio di Benedetto XIV, a stampa, (ed in copia manoscritta) sopprimente il patriarcato di Aquileja e costituente gli arcivescovadi di Udine e Gorizia, si trova nel dispaccio 10 luglio 1751, n. 84, del cardinale Rezzonico (Carlo) da Roma. Gli Originali di detti atti ed annotazioni trovansi in Deliberazioni Senato - Roma Eccpulsis, filza n. 66 e Dispacci del cardinale Rezzonico - Roma Eocpmlsis, filza n. 34. 18. (18) — 1751, Aprile 10. — c. 49. — Convenzione in cui il conte (Beltrame) Cristiani gran cancelliere imperiale per la Lombardia austriaca e Francesco Iarca residente veneto a Milano pattuiscono : È vietato ai banditi con pena capitale da uno dei due stati di abitare nell’altro, i contravventori saranno presi e consegnati alle autorità del rispettivo paese, e potranno essere uccisi da chiunque se trovati in campagna, e gli uccisóri riscuoteranno le taglie promesse ; sarà punito chi darà asilo od aiuto ai detti banditi. Saranno similmente presi e consegnati alle autorità del rispettivo paese gli imputati di delitti gravi che fuggissero dall’ uno nell’ altro stato. Un malfattore domandato da una delle parti, il quale avesse pure commesso reato nei domini dell’ altra dopo riparatovi, sarà prima processato da questa, e consegnato a quella dopo subito il giudizio e scontata la pena. Si accordano 15 giorni di tempo ai banditi dai due stati per uscire da entrambi, dopo il qual tempo potranno essere presi ecc., come nell’ articolo primo ; le parti si comunicheranno vicendevolmente 1’ elenco dei rispettivi banditi e le notizie delle successive condanne ; le autorità confinanti dei due stati corrisponderanno direttamente fra loro in argomento. — Seguono, le norme per 1’ arresto dei condannati e degli imputati. I rei di delitti commessi fuori dei domini dei contraenti, potranno essere reclamati per la punizione da quella delle parti che avesse diritto di giudicarli, purché non abbiano diritto d’incoiato nel luogo ove ripararono. Niuna delle parti potrà accordare grazie, salvacondotti o simili a banditi o inquisiti dall’ altro, salvo i casi di citazione in giudizio. Si restituiranno ai rispettivi proprietari i corpi di reato sequestrati a rei. I giudicati sui confini dei due stati si